Consiglio di Stato
Chiarimenti sull'inibizione dei dipendenti dell'Agenzia del Demanio a partecipare al concorso pubblico
nota a sentenza.
Pregiatissimo Direttore,
sento l’obbligo, in quanto parte in causa, di manifestare alcune precisazioni al Suo commento di domenica 27 aprile, circa la penalizzazione subita dai dipendenti dell’Agenzia del Demanio a seguito della sentenza del Consiglio di Stato – Sezione V – del 23 aprile 2014.
L’Agenzia del Demanio è, quantomeno stando al significato letterale del testo dell’art. 1 comma 2 del D.lgs 165/2001, una Agenzia Fiscale, dunque una pubblica amministrazione.
Riporto a favore di una più facile consultazione il testo della norma in questione.
"D.lgs 165/2001 – art. 1 comma 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI."
Nella sentenza del 23.04.2014 il Consiglio di Stato omette dall’elencazione delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 citato, la parte finale “e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.”
Circostanza del tutto trascurata, e forse oserei dire omessa, nella sentenza in questione, riguarda poi il parere reso dallo stesso Consiglio di Stato in sede consultiva appena nel 2012. In tale parere, affare n. 3810/2011 emesso in data 16.05.2012, il Consiglio di Stato esplicitamente dichiarava:
“l’asserita esclusione dell’Agenzia del demanio dal novero delle “agenzie fiscali” non sembra poter trovare idoneo fondamento alla luce del quadro legislativo vigente, configurato dal D.Lgs. n. 300/1999. Invero, ancorché trasformata in ente pubblico economico, per effetto del D.Lgs. n. 173/2003, che ha in tal senso introdotto una specifica previsione all’articolo 61, comma 1, del predetto d.lgs. n. 300/1999, tale Agenzia risulta confermata nella sua qualificazione di “agenzia fiscale” a termini dell’articolo 57, comma 1, primo periodo dello stesso decreto”.
Tale parere, con evidente intento di fugare ogni dubbio in tal senso, include in maniera chiara l’Agenzia del Demanio nel novero delle Agenzie Fiscali e, quindi, nel novero delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs 165/2001. Ne consegue che il sottoscritto aveva i requisiti previsti dal bando.
L’Agenzia infatti, secondo quanto confermato dal Consiglio di Stato nel suddetto parere, benché trasformata in Ente Pubblico Economico, è una agenzia fiscale.
Alla luce di ciò, non comprendendo le motivazioni della V Sezione del Consiglio di Stato, ritengo doverosa questa mia segnalazione anche allo scopo di rendere una chiave di lettura del provvedimento a tutti i dipendenti dell’Agenzia del Demanio, compreso il sottoscritto che ha visto respinto il suo appello con un dispositivo che appare poco convincente.
Massimo D'Andria
(13 maggio 2014)
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