Sovraffollamento carcerario
Sconti di pena e soldi a detenuti ed ex galeotti
E' entrata in vigore la legge 11 agosto 2014 n. 117 che prevede rimedi risarcitori per coloro che hanno subito un trattamento inumano in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Entra oggi in vigore la legge 11 agosto 2014 n. 117 di conversione del decreto-legge n. 92 del 26 giugno 2014 (in G.U. n.192 del 20-8-2014) che prevede rimedi risarcitori per i detenuti che hanno subito un trattamento inumano, in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Il legislatore ha previsto due ipotesi: a) se la pena è ancora da espiare, una riduzione della pena detentiva, ossia un giorno in meno per ogni dieci giorni di detenzione avvenuta in condizioni non conformi agli standard come fissati dalla Corte dei Diritti dell’Uomo; b) per coloro che non si trovano più in carcere, un risarcimento pari a 8 euro per ogni giornata di detenzione avvenuta nelle condizioni degradanti che, come predetto, sono state individuate dalla Corte. In questo ultimo caso la richiesta, dovrà essere presentata dal detenuto ovvero dal difensore entro 6 mesi dalla fine della detenzione.
La legge in commento introduce, altresì, dei cambiamenti in ordine alla custodia cautelare e prevede un innalzamento dell’età per poter usufruire dei benefici stabiliti dall’ordinamento minorile in materia di provvedimenti restrittivi.
Per quanto attiene alla custodia cautelare in carcere, la medesima non potrà essere disposta se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva da eseguire non sarà superiore a tre anni: potranno essere applicati solo gli arresti domiciliari. La norma, tuttavia, non è applicabile se si tratta di delitti ad elevata pericolosità sociale (tra cui mafia e terrorismo, rapina ed estorsione, furto in abitazione, stalking e maltrattamenti in famiglia) ovvero nel caso in cui il soggetto non abbia un luogo idoneo dove scontare gli arresti domiciliari. Viene ribadito invece il divieto assoluto del carcere preventivo e degli arresti domiciliari nei processi destinati a chiudersi con la sospensione condizionale della pena. Inoltre, salvo che non ricorrano esigenze processuali o di sicurezza, l'imputato scarcerato per gli arresti domiciliari potrà raggiungere l’abitazione senza accompagnamento delle forze dell'ordine. Naturalmente la violazione degli arresti domiciliari comporta l’esecuzione della pena in carcere ferma restando la normativa da applicare per l’allontanamento dal domicilio.
In merito all’innalzamento dell’età, la legge estende, inoltre, a coloro che non hanno ancora compito 25 anni (anziché 21 come prima previsto) le norme di favore dettate dal diritto minorile sui provvedimenti restrittivi salvo che il giudice non ritenga il soggetto socialmente pericoloso.
Viene introdotta, infine, una deroga al regime ordinario che consentirà al CSM, in via eccezionale, qualora l’organico sia scoperto di oltre il 20% di posti, di destinare alla magistratura di sorveglianza anche i giudici di prima nomina (solo per quelli nominati con decreto del Ministero della Giustizia del 20/02/2014); viene disposto, inoltre, un aumento delle unità di polizia penitenziaria ed il personale appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria non potrà essere comandato o distaccato presso altre pubbliche amministrazioni.
Da ultimo si segnalano i dati diramati dal Ministero della Giustizia delle capienze effettive dei detenuti presenti al 31 luglio 2014 (110,14%). Dal confronto con i dati pubblicati al 31 dicembre 2013 (131,07%) si registra una costante diminuzione della popolazione detenuta dovuta ai recenti interventi normativi. In particolare dalla comparazione tra regioni si rileva che a Luglio il più alto tasso di sovraffollamento si registra in Puglia (140,07%) seguita dal Molise (135,40%), Veneto (129,84%), Abruzzo (127,67) e Lombardia (127,45%). Le regioni dove, al contrario, sono presenti il minor numero di detenuti sono il Trentino Alto Adige (59,13%), la Valle d’Aosta (81,11%) e la Sardegna (78,96%).
Per scaricare l'approfondimento giuridico ed il testo di legge cliccare su Gazzettaamministrativa.it
Daniela Muntoni
Laura Ferrero
(21 agosto 2014)
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