Motivazione per relationem
Niente obbligo per la P.A. di notificare gli atti richiamati nel provvedimento
La Quinta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 5 dicembre 2014 precisa che è sufficiente indicare gli estremi degli atti e metterli a disposizione su richiesta dell'interessato.
La Quinta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 5.12.2014 ha evidenziato che l'art. 3 della l. 241 del 1990, nella parte in cui afferma che la motivazione per relationem è legittima a condizione che siano indicati e resi disponibili gli atti cui si fa rinvio, va inteso semplicemente nel senso che all'interessato deve essere garantita la possibilità di prenderne visione, di richiederne e ottenerne copia in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e di chiederne la produzione in giudizio.
Da tale premessa consegue che non sussiste per la pubblica amministrazione l'obbligo di notificare all'interessato tutti gli atti richiamati nel provvedimento, ma soltanto di indicarne gli estremi e di metterli a disposizione su richiesta dell'interessato.
Enrico Michetti
La Direzione
(8 dicembre 2014)
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