Commissione Finanze della Camera
IMU terreni agricoli: il testo della risoluzione con la quale si tenta di ottenere il rinvio del pagamento
Nella risoluzione n. 7-00542 le motivazioni con le quali si vuole impegnare il Governo ad una posticipazione della scadenza che ad oggi resta fissata al 16 dicembre.
Atto Camera
Risoluzione in commissione 7-00542
testo di Mercoledì 10 dicembre 2014, seduta n. 347
La VI Commissione,
premesso che:
- l'articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014, sostituendo l'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge n. 16 del 2012, ha previsto a decorrere dall'anno d'imposta 2014 una revisione — da effettuare con apposito decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dell'interno — del perimetro dei comuni montani nei quali si applica l'esenzione IMU per i terreni agricoli;
- il suddetto decreto interministeriale, che doveva essere emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 66 (la legge 23 giugno 2014, n. 89), e dunque entro il 22 settembre 2014, reca invece la data del 28 novembre 2014 e, al momento della presentazione del presente atto di indirizzo non era stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sebbene rimangano solo pochi giorni al 16 dicembre 2014, data di scadenza del pagamento del saldo IMU 2014;
- a seguito della revisione operata dal richiamato decreto interministeriale ai sensi del citato articolo 22, comma 2, l'esenzione IMU dei terreni agricoli viene articolata sulla base dell'altitudine del «centro» del comune, più precisamente:
a) per i comuni con altezza del centro fino a 280 metri tutti i terreni agricoli sono soggetti all'IMU secondo le modalità ordinarie (complessivi 3.911 comuni per una popolazione di 44 milioni di abitanti);
b) nei comuni con altezza del centro tra 281 e 600 metri sono esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti o anche solamente condotti da agricoltori professionali (2.568 comuni per una popolazione di 10 milioni di abitanti);
c) nei comuni con altezza del centro maggiore di 600 metri vige l'esenzione generale dall'IMU dei terreni agricoli (1.578 comuni per una popolazione di 3 milioni di abitanti);
- in forza di tali modifiche i terreni siti in comuni costieri il cui territorio è prevalentemente montano sono, per la gran parte, interamente esclusi dall'agevolazione; inoltre i nuovi criteri di esenzione non tengono in alcun conto della redditività delle colture tipiche delle diverse realtà territoriali, a vantaggio del mero criterio dell'altimetria;
- rispetto al precedente regime di agevolazione IMU, basato su un'apposita classificazione del 1993, oltre 4.000 comuni, per circa 27 milioni di abitanti, vedono ora modificata la tassazione IMU dei rispettivi terreni agricoli;
- si evidenziano gravi preoccupazioni circa l'impatto della revisione del regime fiscale dei terreni montani, che dovrebbe produrre un gettito aggiuntivo netto per i comuni interessati di complessivi 350 milioni di euro a decorrere dal 2014, con corrispondente riduzione del Fondo di solidarietà comunale 2014;
- in particolare, i dati per la determinazione di tale gettito sono molto incerti, in quanto dipendono non solo dalla consistenza complessiva della base imponibile di ciascun comune, ma anche dalle caratteristiche soggettive del possessore e dell'utilizzatore (i coltivatori professionali sono agevolati nella fascia intermedia), nonché dalla dimensione delle proprietà immobiliari (la legge prevede consistenti abbattimenti per i primi scaglioni di valore imponibile nel caso dei possessori-coltivatori professionali);
- l'estrema brevità del termine di pagamento, che scadrebbe il 16 dicembre 2014 — in corrispondenza con il saldo dell'IMU 2014 — e la non definita commisurazione dell'ammontare dell'imposta dovuta, che non è chiaro se debba avvenire applicando l'aliquota standard o l'aliquota stabilita dal Comune per i terreni agricoli, mettono concretamente in discussione - l'effettiva riscossione del presunto gettito IMU aggiuntivo, nei termini sopra esposti;
- è necessario ridurre il più possibile l'impatto finanziario sugli enti locali di normative tributarie introdotte in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario e, al contempo, lasciare agli stessi enti spazi di autonomia impositiva e regolamentare,
impegna il Governo:
- a posticipare di almeno 60 giorni, rispetto alla scadenza del 16 dicembre prevista per il versamento del saldo IMU 2014, i termini di pagamento dell'IMU relativa ai terreni agricoli montani interessati dalle predette modifiche normative, in ragione dell'incertezza circa la debenza o meno dell'IMU sui predetti terreni, prevedendo inoltre, ai fini del calcolo dell'imposta dovuta, l'applicazione dell'aliquota di base dell'IMU di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- a consentire ai comuni l'accertamento convenzionale degli importi risultanti dal decreto interministeriale di cui al primo periodo del citato articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014, sul bilancio 2014 a titolo di maggior gettito IMU, a fronte della riduzione corrispondente dell'assegnazione dal Fondo di solidarietà comunale, prevedendo parimenti che i comuni interessati dalla compensazione di cui all'ultimo periodo del suddetto comma 2 dell'articolo 22 accertino la relativa entrata quale integrazione del Fondo di solidarietà nazionale per il medesimo esercizio 2014;
- a valutare ogni possibile iniziativa per mitigare gli effetti della revisione dell'imponibilità IMU dei terreni agricoli, al fine di salvaguardare le zone svantaggiate e quelle a rischio idrogeologico, anche attraverso politiche di agevolazione fiscale mirate a favore delle piccole imprese agricole."
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Vedi articolo sulla scadenza che ad oggi resta ufficialmente fissata al 16.12.2014
La Direzione
(11 dicembre 2014)
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