Giustizia
È di "parasubordinazione" il rapporto tra i medici convenzionati esterni e le unità sanitarie locali
La sentenza del TAR Potenza del 31 luglio 2015 sulla giurisdizione.
Il Tar Basilicata, Potenza, nella sentenza del 31 luglio 2015 n. 467 ha ritenuto che in tal caso venga in considerazione un rapporto tra i medici convenzionati esterni e le unità sanitarie locali, disciplinati dall'art. 8 del d.lgs. n. 502/1992 e dagli accordi collettivi nazionali in attuazione di tale norma.
Tali rapporti, pur se costituiti in vista dello scopo di soddisfare le finalità istituzionali del Servizio sanitario nazionale, dirette a tutelare la salute pubblica, corrispondono a rapporti libero professionali “parasubordinati” che si svolgono di norma su un piano di parità, non esercitando l’ente pubblico nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all’infuori di quello di sorveglianza, né potendo incidere unilateralmente, limitandole o degradandole a interessi legittimi, sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal rapporto di lavoro autonomo.
Ne consegue che le controversie ad esso inerenti spettano alla cognizione del giudice ordinario, la cui giurisdizione non resta esclusa, in favore di quella di legittimità del Giudice amministrativo, per il fatto che la domanda del professionista denunci, quale mezzo al fine della tutela dei diritti scaturenti dal suddetto rapporto, l’illegittimità di atti e provvedimenti adottati dall'Amministrazione, tenuto conto dell’inidoneità di tali atti e provvedimenti a degradare le posizioni di diritto soggettivo costituite con il menzionato rapporto privatistico e della conseguente sindacabilità dei medesimi da parte del Giudice ordinario, sia pure al limitato fine della loro eventuale disapplicazione.
In altre parole - conclude il Tar - la natura privatistica dei rapporti di lavoro parasubordinati intercorrenti tra le aziende sanitarie locali ed i medici convenzionati esterni comporta la assoggettabilità alla giurisdizione ordinaria delle relative controversie. In definitiva, la pretesa azionata dal ricorrente non sottende il mancato esercizio di un potere amministrativo, e non può pertanto ascriversi alla categoria dell’interesse legittimo, bensì il mancato esercizio di un potere di controllo che si svolge pur sempre nell’ambito di una relazione paritetica tra medico convenzionato e pubblica amministrazione. Il che esclude che possa ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo nella presente controversia.
Enrico Michetti
La Direzione
(16 agosto 2015)
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