Tutela delle risorse naturali
Patrimonio geologico lucano: la norma in vigore dal 29 agosto
Pubblicata sul Bur Basilicata n. 31 del 14 agosto la Legge Regionale per la sua valorizzazione e conservazione.
Il Consiglio Regionale della Basilicata ha approvato la Legge R. 13 agosto 2015, n. 32, sulla “Conservazione e valorizzazione del Patrimonio Geologico”. La norma è stata, quindi, pubblicata sul BUR regionale n. 31 del 14.8.2015, Parte I, pagina 7235, ed entrerà in vigore dal 29 agosto prossimo.
Il primo articolo della Legge precisa che la Regione Basilicata, nell’ambito delle proprie competenze e in attuazione delle politiche regionali che perseguono l’obiettivo dello sviluppo sostenibile attraverso la cura del territorio e la tutela delle risorse naturali, nel rispetto della Raccomandazione Rec (2004) 3, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 5 maggio 2004, sulla conservazione del patrimonio geologico e delle aree di speciale interesse geologico, della legge 27 maggio 2005, n. 104 (Adesione della Repubblica italiana all’Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei (EUROBATS), con emendamenti, fatto a Londra il 4 dicembre 1991, e sua esecuzione), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e sue modifiche e integrazioni:
a) riconosce il pubblico interesse alla tutela, gestione e valorizzazione della geodiversità regionale e del patrimonio geologico ad essa collegato in quanto depositari di valori scientifici, ambientali, culturali e turistico-ricreativi, del sistema di insediamenti ipogei di cui alla legge regionale 5 febbraio 2010, n. 12;
b) promuove la conoscenza, la fruizione pubblica compatibile con la conservazione del bene e l’utilizzo didattico dei luoghi di interesse geologico e dei paesaggi geologici;
c) garantisce la conservazione e la valorizzazione del patrimonio geologico e ambientale, sia superficiale che ipogeo, anche attraverso l’emanazione di provvedimenti conservativi specifici diretti ad impedire il degrado, la distruzione, il danneggiamento, il deturpamento e l’inquinamento, nonché per consentirne una corretta fruizione.
Il secondo comma dell’art. 1 evidenzia che la Regione, promuove, anche mediante l’adozione di appositi provvedimenti e l’approvazione di programmi, azioni, interventi e progetti:
a) il miglioramento della conoscenza e la conservazione del patrimonio geologico regionale;
b) l’accertamento periodico dello stato dei geositi e dell’ambiente ipogeo;
c) la conservazione e l’aggiornamento del catasto regionale delle grotte e delle cavità artificiali e l’istituzione del catasto regionale dei geositi;
d) la fruizione pubblica compatibile con la conservazione del bene e l’utilizzo didattico del patrimonio geologico;
e) la ricognizione dei siti estrattivi, intesi come geositi, compresi gli impianti e le attrezzature ad essi relativi, che possono essere riutilizzati quali ambiti museali, turistici e ricreativi.
Per avere maggiori informazioni:
vai al Bur n. 31 (L.R. n. 32/2015 – pagina 7235)
Fonte: Bur Basilicata
Moreno Morando
(20 agosto 2015)
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