Enti locali
Garante della Privacy: il comune non può pubblicare l'elenco di chi non paga le tasse
La questione affrontata dall'Autorità riguarda il divieto per l'ente di divulgare sul proprio sito i nomi di coloro che non pagano i tributi.
Il Garante della Privacy (Autorità garante per la protezione dei dati personali), nella sua ultima newsletter (n. 405 del 28 agosto 2015) ha pubblicato una notizia che può certamente interessare anche tutti i comuni della Basilicata e, in generale, tutti gli enti pubblici lucani.
La questione affrontata dall’Autorità riguarda il divieto per i Comuni di pubblicare sul proprio sito i nomi di coloro che non pagano i tributi.
Secondo il Garante della Privacy, infatti, la legislazione statale non prevede questo obbligo ed esso non può, comunque, essere introdotto con un Regolamento dell'ente locale.
Il Garante lo ha chiarito a conclusione di un'istruttoria avviata a seguito di un articolo di stampa nel quale si annunciava l'intenzione di un ente locale di mettere on line, sul proprio sito istituzionale, una black list con i nomi dei cittadini morosi.
Ebbene, secondo l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, la procedura che quel Comune intende avviare, viola il principio di legalità sotto diversi profili.
In primo luogo, per il Garante della Privacy, il Comune non può introdurre l'obbligo di pubblicazione on line dei morosi con un proprio regolamento, né può introdurre una nuova sanzione accessoria, quale si configurerebbe, in sostanza, la programmata pubblicazione on line, rispetto alle sanzioni amministrative già previste legate al mancato o erroneo pagamento del tributo.
Questi ambiti, per l’Autorità in questione, rientrano infatti nella competenza esclusiva della legislazione statale.
In secondo luogo, la diffusione on line dei nomi degli utenti morosi non è giustificata neanche dalla normativa sulla trasparenza, che individua con precisione gli obblighi di pubblicazione sui siti web istituzionali.
La medesima normativa - prosegue il Garante - stabilisce, invece, che le P.A. possano mettere on line informazioni e documenti di cui non è obbligatoria la pubblicazione, ma solo dopo aver anonimizzato i dati personali eventualmente presenti.
L’Autorità Garante della Privacy, quindi, oltre a rilevare queste criticità, ha ritenuto che la disciplina comunale violi il principio di legalità anche sotto il profilo temporale, poiché - nel caso in questione - l'entrata in vigore dell'obbligo di pubblicazione on line è stata deliberata con effetto retroattivo.
L'iniziativa del Comune, secondo l’Autorità presieduta da Antonello Soro, produce un trattamento di dati non conforme ai principi del Codice privacy (necessità, pertinenza e non eccedenza nel trattamento), perché le finalità - indicate dallo stesso ente locale - di stimolare il senso civico dei cittadini, sollecitandoli al pagamento del dovuto o dissuadere gli evasori, possono essere soddisfatte con le misure già in vigore (procedimento di riscossione coattiva dei tributi, pagamento degli interessi di mora, applicazione delle sanzioni amministrative previste).
In conclusione, la diffusione on line della lista degli utenti morosi, essendo la forma di pubblicità più ampia, appare - per il Garante della Privacy – come “un irragionevole strumento vessatorio, suscettibile di causare danni e disagi lesivi della dignità della persona”.
Fonte: Garante Privacy
Moreno Morando
(30 agosto 2015)
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