Giustizia Amministrativa
Accesso ai documenti: i consiglieri comunali non devono motivare la richiesta di copie
I principi sanciti nella sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia del 10.4.2015 n. 176.
Il TAR Friuli Venezia Giulia con sentenza del 10.4.2015 n. 176 ha ordinato ad un Comune di consegnare ai consiglieri comunali la documentazione da questi richiesta con un'istanza di accesso.
Nella vicenda i ricorrenti, consiglieri di minoranza, in tale qualità e nell’esercizio delle proprie funzioni, formulavano istanza di accesso ai fascicoli relativi a cinque procedimenti amministrativi, riservandosi in un secondo momento di indicare gli eventuali documenti da estrarre in copia.
Il Comune consentiva l’accesso, ma a fronte della successiva nota presentata dai consiglieri, con la quale venivano indicati per ciascun fascicolo i documenti di cui chiedevano fosse rilasciata copia, l'Amministrazione Comunale richiedeva di motivare le ragioni della richiesta di copia dei documenti visionati.
Tale richiesta di motivazione, ad avviso del TAR, se pur formalmente non sia un atto di diniego, costituisce comunque un atto lesivo delle prerogative dei consiglieri, e come tale legittimante l'azione giudiziale intrapresa. Tale atto è altresì illegittimo, precisa il Collegio, essendo gli uffici comunali tenuti a fornire quanto richiesto dai consiglieri comunali.
Il diritto di accedere ai documenti amministrativi, infatti, comprende tanto il diritto di prenderne visione, quanto quello di estrarre copia dei documenti ostesi, con la conseguenza che anche il solo diniego della seconda delle suindicate facoltà integra gli estremi del diniego di accesso.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale "i consiglieri comunali hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento delle loro funzioni, ciò anche al fine di permettere di valutare - con piena cognizione - la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio, e per promuovere, anche nell'ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale», di talché «sul consigliere comunale non può gravare alcun particolare onere di motivare le proprie richieste di accesso, atteso che, diversamente opinando, sarebbe introdotta una sorta di controllo dell'ente, attraverso i propri uffici, sull'esercizio delle funzioni del consigliere comunale".
Enrico Michetti
La Direzione
(13 aprile 2015)
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