L'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dispone che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di taluni enti pubblici, per i quali detti enti “non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.”
Il comma 632 del citato articolo 1 della legge n. 190 del 2014 stabilisce, tra l'altro, che la suddetta disposizione, nelle more del rilascio della misura di deroga da parte del Consiglio dell'Unione europea, trova comunque applicazione per le operazioni per le quali l'imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015.
Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015, all'articolo 4, comma 1, stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le seguenti modalità:
a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello “F24 Enti pubblici” approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;
b) per le pubbliche amministrazioni, diverse da quelle di cui alla lettera a), autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate ovvero presso Poste italiane, mediante versamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
c) per le pubbliche amministrazioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), direttamente all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione ad un articolo di nuova istituzione del capitolo 1203.
Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell'imposta in parola, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il seguente codice tributo:
- “620E”, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA.- Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972”.
In sede di compilazione del modello “F24 Enti pubblici”:
- nella sezione “CONTRIBUENTE”, sono indicati il codice fiscale e la denominazione/ragione sociale della pubblica amministrazione che effettua il versamento;
nella sezione “DETTAGLIO VERSAMENTO” sono indicati:
- nel campo “sezione”, il valore “F” (Erario);
- nel campo “codice tributo/causale”, il codice tributo;
- nel campo “riferimento A”, il mese per cui si effettua il pagamento, nel formato “00MM”;
- nel campo “riferimento B”, l'anno d'imposta per cui si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”.
Per consentire il versamento, mediante il modello F24, dell'imposta in parola, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il seguente codice tributo:
- “6040”, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972”.
In sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l'indicazione nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento”, del mese e dell'anno d'imposta per cui si effettua il pagamento, rispettivamente, nei formati “00MM” e “AAAA”.
Per i versamenti da effettuare con le modalità descritte all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto 23 gennaio 2015, si precisa che dovranno essere imputati al capo 8, capitolo 1203, articolo 12 del bilancio dello Stato.