Finanza Locale
Elezioni: la circolare sulle spese per le elezioni regionali, comunali della primavera 2015
Il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ha pubblicato la circolare n. 5 del 24.2.2015.
1. - Competenza generale degli oneri
Per la competenza degli oneri, vige il principio generale che le spese di organizzazione e di attuazione delle elezioni dei consigli regionali, comunali e circoscrizionali sono a carico delle amministrazioni interessate. Detto principio è sancito dall'articolo 17, secondo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136.
In caso di elezioni regionali singole tutte le spese per l’organizzazione ed attuazione delle elezioni sono a carico delle regioni. Dette spese sono state disciplinate mediante apposite intese intercorse tra codeste Regioni ed i Prefetti delle Regioni medesime.
In caso di elezioni regionali abbinate alle elezioni comunali, le spese relative ad adempimenti comuni vengono ripartite in parti uguali tra gli enti interessati alle consultazioni (art. 21 della legge 17 febbraio 1968, n. 108).
Inoltre, in presenza di detti abbinamenti, per le sole elezioni comunali continua a sussistere l’intervento statale per le spese di cui all’articolo 17, comma 3 della legge 23 aprile 1976, n. 136. Pertanto le stesse saranno ripartite in ragione di metà a carico dello Stato e metà a carico delle Regioni. In particolare, sarà imputata sul capitolo 1310 –Pg 3- del corrente esercizio finanziario, la quota parte delle spese riferite alla spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all’estero.
2. - Spese delle amministrazioni interessate alle consultazioni
2.1 - Organizzazione tecnica ed attuazione delle elezioni regionali, comunali e circoscrizionali. Spese a carico delle rispettive amministrazioni.
A norma del citato articolo 17 della legge n. 136 del 1976, sono in generale a carico delle regioni e dei comuni tutte le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei rispettivi consigli.
Sono, inoltre, a carico dei comuni tutte le spese derivanti dall'effettuazione delle elezioni circoscrizionali.
Il periodo di effettuazione del lavoro straordinario dei dipendenti comunali, di cui all’articolo 15 del decreto legge 18/01/1993, n. 8, e s.m.i. decorre dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni e termina il quinto giorno successivo alla data delle consultazioni medesime. In caso di secondo turno di votazione (solo per le comunali) il termine ultimo per l'effettuazione del lavoro straordinario scadrà il quinto giorno successivo alla data di svolgimento del secondo turno elettorale (ballottaggio).
Per quanto concerne gli onorari da liquidare ai componenti degli uffici elettorali di sezione gli importi da corrispondere sono quelli previsti dall’art. 1, della legge 13 marzo 1980, n. 70, così come sostituito dall’art. 3, della legge 16 aprile 2002, n. 62.
- Seggi Ordinari
- Presidenti: € 150,00
- Scrutatori e Segretari: € 120,00
Per ogni consultazione da effettuare contemporaneamente alla prima, gli onorari sono maggiorati, rispettivamente di € 37,00 e € 25,00.
- Seggi Speciali (quale che sia il numero delle consultazioni)
- Presidenti: € 90,00
- Scrutatori: € 61,00
Detti importi sono confermati anche in caso di secondo turno di votazione.
2.2 - Disciplina dei riparti e rendicontazione delle spese
Ai fini della presentazione dei rendiconti dei comuni, si rappresenta quanto segue:
1) Elezioni Regionali singole
I rendiconti delle spese dovranno essere trasmessi, a cura dei comuni, alla rispettiva Amministrazione regionale entro il termine perentorio di tre mesi dalla data della consultazione (art. 21 legge 108/68).
2) Abbinamento delle elezioni regionali con le elezioni comunali
3) Abbinamento elezioni regionali con le elezioni comunali. Spedizione cartoline avviso
La Direzione
(24 febbraio 2015)
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