Sblocca Italia
Cantone richiama le stazioni appaltanti al rispetto delle regole
Il decreto contiene una serie di deroghe al codice dei contratti pubblici per snellire e semplificare, ma ci sono difformità nell'applicazione.
Il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione Raffaele Cantone è intervenuto con un Comunicato sugli obblighi informativi nei confronti della stessa A.N.AC e sui controlli a campione ex art. 9 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, coordinato con la legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164 (c.d. “Sblocca Italia”).
Il decreto in esame, infatti, contiene una serie di nuove deroghe al Codice dei contratti pubblici con l’obiettivo di attivare i cantieri per la realizzazione di opere le cui risorse finanziarie sono già disponibili, introducendo alcune misure di semplificazione burocratica per la realizzazione di determinati interventi in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica.
In particolare, sottolinea Cantone, l’art. 9 del decreto n. 133/2014, prevede la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata per l’affidamento di interventi di importo fino alla soglia comunitaria considerati dalla stazione appaltante di “estrema urgenza” e relativi alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell’AFAM, alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici, all’adeguamento alla normativa antisismica, alla tutela ambientale e del patrimonio culturale.
Per l’affidamento di questi interventi - evidenzia l’A.N.AC. - sono introdotte disposizioni di carattere semplificativo e acceleratorio per la pubblicazione dei bandi (pubblicazione sul solo sito della stazione appaltante), per la ricezione delle offerte (termini dimezzati rispetto a quelli di legge) e per i tempi per la stipula del contratto (inapplicabilità dei termini di cui all’art. 11, commi 10 e 10-ter del Codice dei contratti pubblici).
La norma di cui si discute consente, inoltre, per lavori relativi alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell’AFAM di importo fino a 200.000 euro, l’affidamento «diretto» da parte del responsabile del procedimento, con procedura riconducibile all’affidamento in economia, con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici.
Il decreto prevede, inoltre, la possibilità per l’Autorità Nazionale Anticorruzione di disporre controlli a campione sui contratti in questione, sulla base di quanto al riguardo comunicato dalle stazioni appaltanti, assoggettate, anche per questi appalti, agli obblighi informativi di cui all’art. 7, comma 8 del Codice e di cui all’art. 37 del decreto legislativo 33/2013.
A seguito dell’entrata in vigore della normativa in questione, l’Autorità, nell’estrarre dalla propria Banca Dati le informazioni trasmesse dalle stazioni appaltanti secondo le modalità riportate nel richiamato Comunicato del Presidente, ha rilevato che sono stati attivati n. 194 appalti con le procedure previste per i contratti di “estrema urgenza”.
Nei prossimi giorni - informa Raffaele Canone con il suo ultimo Comunicato - verranno stabiliti i criteri per l’individuazione del campione rappresentativo su cui effettuare la vigilanza prevista dall’art. 9 della legge più volte citata.
Complessivamente i 194 appalti riguardano un ammontare a base d’asta pari a 53.643.590 € con un importo minimo pari a 2.379 €, massimo pari a 4.647.581 € e medio pari a 276.513.
Vi è tuttavia da evidenziare che l’Autorità, nell’esaminare i dati trasmessi, ha rilevato molteplici difformità tra le informazioni comunicate dalle stazioni appaltanti e quanto disposto con il comunicato citato.
Infatti, su complessivi 539 appalti segnalati dalle amministrazioni, ben 245, riguardando acquisti di beni e servizi, sono stati erroneamente segnalati tra gli interventi di “estrema urgenza” cui fa riferimento il d.l. 133/2014 per l’affidamento di talune specifiche tipologie di lavori.
Cantone richiama, pertanto, tutte le stazioni appaltanti a porre particolare attenzione alla fase di trasmissione delle informazioni, in considerazione della fondamentale rilevanza della banca dati ai fini del corretto svolgimento da parte dell’Autorità sia dell’attività di vigilanza sia dell’attività di vigilanza collaborativa preventiva.
L’ANAC, infine, rammenta che i soggetti tenuti all’invio dei dati all’Autorità, nel caso omettano, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti sono sottoposti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7, comma 8, lettera b) del Codice dei contratti pubblici, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino ad euro 25.822, elevata fino ad euro 51.545 nell’ipotesi di invio di dati non veritieri.
Per saperne di più: Comunicato del Presidente A.N.AC.
Fonte: A.N.AC.
Moreno Morando
(8 giugno 2015)
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