Assegno di natalità
Bonus bebè: ulteriori chiarimenti dell'Inps
L'assegno può essere concesso a vantaggio di uno stesso nucleo familiare e per lo stesso figlio per un massimo di 36 mensilità.
Con il Messaggio n. 4845 del 17 luglio 2015, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha trattato il tema del rilascio della procedura di gestione delle domande di assegno di natalità di cui all’articolo 1, commi da 125 a 129 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità per l’anno 2015).
L’Inps precisa che con la circolare n.93 dell’8/05/2015 sono state impartite le prime indicazioni sull’assegno di natalità, anche per i casi di adozione. L’11 maggio 2015 è stata rilasciata la procedura di acquisizione delle domande che, come precisato con circolare n.93/2015, devono essere presentate all’INPS esclusivamente in via telematica, con una delle modalità precisate nel Messaggio in esame.
Nel richiamare integralmente i contenuti della circolare n.93/2015, l’Inps precisa che l’assegno può essere concesso a vantaggio di uno stesso nucleo familiare e per lo stesso figlio per un massimo di 36 mensilità dello stesso.
Funzioni procedurali : gestione allegati
L’Inps segnala che la procedura di acquisizione delle domande di assegno di natalità – disponibile sul sito www.inps.it (Servizi per il cittadino > Autenticazione con PIN –> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito –> Assegno di natalità –> Bonus bebe’) è stata implementata con un’ulteriore funzione per l’allegazione di documenti.
La procedura di acquisizione della domanda infatti, al termine del percorso di inserimento dei dati richiesti, consente di allegare la documentazione necessaria alla definizione della domanda stessa con l’apposita funzione “gestione allegati” . In particolare, tale funzione si trova nell’ultima schermata riepilogativa, sopra il tasto di conferma dell’invio della domanda.
E’ possibile, comunque, acquisire documenti sia contemporaneamente alla trasmissione della domanda sia successivamente all’invio, ove ciò si renda necessario per integrare informazioni utili al completamento dell’istruttoria. A breve verrà implementata nella procedura la nuova funzione “comunicazione variazioni” per la quale si fa riserva di dare notizia con successivo messaggio.
Funzioni procedurali : gestione domande
Come già chiarito nella circolare n.93/2015, l’Istituto sottolinea che le domande presentate ed acquisite nei sistemi gestionali INPS vengono sottoposte ad istruttoria automatizzata centralizzata. In presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa, richiamati nella circolare sopra citata, tali domande vengono liquidate in automatico e viene avviato il processo di pagamento centralizzato in base alle modalità richieste nella domanda.
Se il valore ISEE risulta superiore alla soglia (25.000 euro annui) prevista dalla normativa in argomento, la domanda è rigettata in automatico. Le domande vengono messe a disposizione della Struttura territorialmente competente per la loro definizione nel caso in cui risulti necessario un approfondimento dell’ istruttoria ed una integrazione di documentazione.
Gestione Pagamenti
Come già anticipato con circolare n.93/2015, l’assegno è corrisposto direttamente dall’INPS, su domanda, ed il pagamento è effettuato in base alle modalità indicate dal richiedente. L’assegno e’ erogato per massimo 36 mensilità che si computano a partire dal mese di nascita/ingresso in famiglia.
L’erogazione del beneficio, cessa - oltre che per il raggiungimento dei tre anni previsti dalla legge (terzo anno di vita del bambino oppure terzo anno dall’ingresso in famiglia del minore a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo) - al verificarsi di una delle cause di decadenza specificate al paragrafo 7 della circolare sopracitata, nonché per la perdita di uno dei requisiti previsti dalla legge.
Per saperne di più:
Messaggio n. 4845/2015 Allegato 1 Allegato 2
Fonte: INPS
Moreno Morando
(18 luglio 2015)
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