Giustizia Amministrativa
SPID: l'identità digitale finisce davanti al TAR
Annullato parzialmente il Dpcm. Per l'AgID la sentenza 'non rallenta l'attuazione del Sistema di identificazione prevista per l'accesso ai servizi online della p.a. e dei privati'.
Il Tar del Lazio, Sezione Prima, con sentenza n. 9951/2015, ha accolto il ricorso al Dpcm del 24.10.2014, relativo alle caratteristiche del Sistema Pubblico per la gestione dell'identita' Digitale di cittadini e imprese.
In particolare, si precisa che il Tribunale Amministrativo si è pronunciato a seguito del ricorso di un’associazione di categoria di operatori di comunicazione elettronica di servizi accessibili al pubblico e affiliata all'organigramma nazionale di Confcommercio e di una primaria associazione del mercato ICT, interlocutore e catalizzatore per le imprese dell'Information & Communication Technology italiana.
Nello specifico, le ricorrenti hanno chiesto l'annullamento, previa sospensione, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2014 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 9 dicembre 2014, n. 285), dedicato alla istituzione dello SPID, vale a dire l'infrastruttura nazionale di identificazione dei cittadini italiani prevista per l'accesso a servizi online della pubblica amministrazione e dei privati.
Tale sistema è un insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'AGID (Agenzia per l'Italia Digitale), gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni.
Le identità digitali sono rilasciate, a domanda dell'interessato, dal gestore dell'identità digitale, previa verifica dell'identità del soggetto richiedente e mediante consegna in modalità sicura delle credenziali di accesso.
Con l'istituzione del sistema SPID, le pubbliche amministrazioni devono consentire l'accesso online ai propri servizi solo mediante le carte di autenticazione già previste dalla normativa oppure tramite il sistema SPID.
Le ricorrenti hanno evidenziato una grave lesione dei loro diritti derivante, da un lato, dall'assenza di qualsivoglia interazione preventiva da parte della Presidenza del Consiglio, diversamente da quanto avvenuto con rappresentanti di altre Associazioni presenti nella norma.
Dall'altro, dalla circostanza che gli Associati delle odierne ricorrenti, nel loro complesso, non potranno mai effettuare le attività previste dal decreto come gestori dell’identità digitale, a causa dell'elevato capitale sociale immotivatamente previsto, poiché la previsione del requisito di un capitale minimo di 5 milioni di euro per l’accreditamento costituirebbe un ingiustificato sbarramento per l’accesso al mercato.
Il Collegio - con la sentenza in esame - ha osservato che “il sistema SPID, nell’introdurre un requisito di capitale sociale di quel genere, viene ad escludere tutte quelle imprese che già esercitano un’attività di identificazione nello specifico settore di operatività, nel contempo generando una perdita per lo Stato che invece potrebbe contare ab initio sulla presenza di medie imprese sul territorio”.
“Inoltre, il prescritto requisito di capitale sociale pone un limite che non persegue nemmeno una finalità logica”.
Secondo il TAR del Lazio, questo specifico requisito è “sproporzionato rispetto al fine che la norma intende perseguire e, laddove è inoperante per i soggetti pubblici, dà luogo anche ad una indebita discriminazione in favore di questi ultimi, in contraddizione col principio comunitario che impone l'adozione di regole finalizzate a non trattare in modo diverso situazioni analoghe ...”.
Oltretutto, il Tribunale Amministrativo del Lazio ha sottolineato come la disposizione in esame (art. 10, comma 3, lett. a) del decreto), “oltre ad essere viziata da eccesso di potere” ... “risulta in contrasto con i principi comunitari di tutela della concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione ”.
Il Collegio, conseguentemente, ha accolto il ricorso, disponendo l'annullamento dell'atto nella parte impugnata.
Il Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, Antonio Samaritani, ha dichiarato che la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio “non rallenta il percorso per l'attuazione di SPID, in considerazione del fatto che essa “annulla unicamente le prescrizioni relative ai requisiti finanziari richiesti ai privati che intendono candidarsi come identity provider”.
Samaritani ha sottolineato che AgID procederà con la pubblicazione dei regolamenti tecnici che definiscono tempistiche e modalità di attuazione del Sistema Pubblico di Identità Digitale entro la fine di luglio, così come concordato con il Ministro per la funzione pubblica”.
Moreno Morando
(22 luglio 2015)
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