Formazione
400 euro mensili per il tirocinio all'Anticorruzione
L'Autorità ha pubblicato il Regolamento, in vigore dal 30 luglio. L'indennità, ai fini fiscali, è considerata reddito assimilato a quello da lavoro dipendente.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione, nella seduta del 17 giugno 2015, ha approvato il Regolamento per la disciplina dello svolgimento di tirocini formativi e di orientamento presso i suoi Uffici. Il Provvedimento è stato depositato in segreteria il 23 luglio, pubblicato sul sito istituzionale il successivo 30 luglio ed è già in vigore.
L’articolo 2 del Provvedimento definisce il tirocinio “una misura formativa finalizzata a creare un contatto diretto tra l’amministrazione ed il tirocinante, allo scopo di orientare ed agevolare le scelte professionali di quest’ultimo”.
Lo stesso articolo continua sottolineando che “la finalità del tirocinio viene raggiunta attraverso la conoscenza e l’approfondimento delle attività istituzionali dell’Autorità Nazionale Anticorruzione tramite la partecipazione operativa del tirocinante alle attività lavorative di competenza dei singoli uffici”.
“Il tirocinio consiste in una esperienza di orientamento al lavoro e di formazione in una situazione che non configura un rapporto di lavoro”.
Sono definiti “tirocini extracurriculari” i tirocini formativi e di orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali dei giovani nel percorso di transizione tra il sistema dell’istruzione e il mondo del lavoro mediante una formazione a diretto contatto con quest’ultimo. L’A.N.AC. precisa che i” destinatari sono i soggetti in possesso di un titolo di studio conseguito entro e non oltre dodici mesi”.
I “tirocini curriculari”, invece, sono quelli finalizzati al completamento di un percorso formativo più ampio intrapreso dal tirocinante che danno diritto a crediti formativi e sono inclusi nei piani di studio di Università o degli Istituti scolastici sulla base di norme regolamentari oppure previsti all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione pur non direttamente finalizzati al conseguimento di crediti formativi ma promossi da Università o Istituto di istruzione universitaria abilitato al rilascio dei titoli accademici o da ente di formazione accreditato”.
Nel Regolamento in esame si evidenzia che “i destinatari dell’iniziativa sono studenti universitari (compresi gli iscritti a master universitari o ai corsi di dottorato)”. “Soggetto promotore” è “l’istituzione universitaria statale e non statale con la quale è stipulata la convenzione per l’attivazione dei tirocini”.
L’articolo 4 si occupa dei requisiti richiesti per attivazione dei tirocini, attivati “nell’ambito di apposite convenzioni stipulate con istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici o titoli di studio con valore legale, solo dopo la predisposizione da parte dell’Autorità, per ciascuno dei tirocinanti selezionati, di uno specifico progetto formativo contenente i dati identificativi dei soggetti coinvolti, gli elementi descrittivi del tirocinio e le specifiche del progetto, ivi incluse le attività affidate al tirocinante e gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio”.
L’Autorità, sulla base del fabbisogno di tirocinanti che ciascun Ufficio comunica all’Ufficio risorse umane e finanziarie entro il mese di gennaio di ogni anno, verificata la disponibilità di risorse, delibera, entro il mese di marzo, il numero massimo di tirocini extracurriculari e curriculari attivabili nell’anno in corso e provvede, esclusivamente per i tirocini extracurriculari, alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di apposito avviso pubblico nel quale sono indicati i requisiti specifici richiesti per la presentazione della domanda ed i criteri di selezione adottati nel rispetto dei principi di trasparenza e di evidenza pubblica.
Sono ammessi ai tirocini extracurriculari presso l’Autorità giovani laureati, con votazione non inferiore a 105/110 (o equivalente) e di età non superiore ai 27 anni se in possesso di laurea specialistica e ai 31 anni se in possesso di master di secondo livello, che abbiano conseguito il titolo da non più di 12 mesi.
Sono altresì ammessi ai tirocini presso l’Autorità giovani dottori di ricerca, di età non superiore a 33 anni, che abbiano conseguito il titolo da non più di 12 mesi. La selezione può prevedere che il candidato sia sottoposto ad apposito colloquio a cura di una Commissione nominata dal Consiglio, per accertare le competenze e le attitudini professionali del candidato, anche alla luce del relativo curriculum vitae.
L’articolo 7 del Regolamento prevede che - a seguito dell’attivazione del tirocinio extracurriculare - al tirocinante è corrisposta una indennità di partecipazione al tirocinio di importo lordo pari a euro 400 mensili. L’indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima pari al 70% dell’orario previsto su base mensile. Qualora la partecipazione fosse inferiore, l’indennità sarà erogata in misura proporzionale alla effettiva presenza. L’indennità corrisposta al tirocinante è considerata ai fini fiscali come reddito assimilato a quello da lavoro dipendente.
Per i tirocini curriculari l’Autorità non prevede alcuna indennità di partecipazione o facilitazione economica e si applica la disciplina prevista dal regolamento dell’Ateneo o dell’Istituto di formazione promotore del tirocinio.
Per saperne di più: vai al testo integrale del Regolamento
Fonte: A.N.AC.
Moreno Morando
(31 luglio 2015)
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