Fisco
Transazione fiscale, il vademecum delle Entrate
Con la circolare n. 19/E del 6 maggio 2015, l'Agenzia affronta il tema della crisi da sovraindebitamento.
Con la circolare n. 19/E del 6 maggio 2015, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato tutti i necessari chiarimenti in tema di transazione fiscale.
In particolare, nell’atto in esame le Entrate forniscono istruzioni in seguito alle modifiche normative e agli ultimi indirizzi della giurisprudenza costituzionale e di Cassazione.
Per l’esattezza, il documento chiarisce che il concordato preventivo con falcidia o dilazione dei debiti tributari è ammissibile anche se non è stata presentata la domanda di transazione fiscale e sottolinea l’intangibilità del credito Iva e del credito per le ritenute operate e non versate.
Grande attenzione anche sulla disciplina della composizione della crisi da sovraindebitamento, riferita ai soggetti esclusi dall’applicazione degli istituti disciplinati dalla legge fallimentare.
L’assenza della domanda di transazione non ferma il concordato - La presentazione della domanda di transazione fiscale non costituisce un obbligo per il debitore che, nell’ambito del concordato preventivo, chiede la falcidia o la dilazione dei debiti tributari.
Il concordato preventivo con falcidia o dilazione è quindi ammissibile anche in assenza di domanda di transazione fiscale. In questo caso, tuttavia, l’omologazione del concordato non comporta l’effetto di consolidamento del debito tributario proprio della transazione.
La circolare in esame sottolinea, inoltre, che il debito tributario relativo all’Iva può essere solo oggetto di dilazione e non di falcidia: una precisazione che vale anche per le ritenute operate e non versate.
Crisi da sovraindebitamento a tre vie - Ampio spazio è dedicato alle procedure previste dalla Legge 3/2012, volte a gestire le situazioni di crisi che riguardano soggetti esclusi dall’applicazione degli istituti disciplinati dalla legge fallimentare: accordo di composizione della crisi; piano del consumatore; liquidazione dei beni.
Tra i debiti risanabili rientrano anche quelli di natura fiscale, fermo restando che per l’Iva e per le ritenute è possibile la sola dilazione del pagamento.
Agli uffici, infine, con la circolare del 6 maggio si richiede di liquidare i tributi risultanti dalle dichiarazioni, di notificare gli avvisi di accertamento e di predisporre la certificazione attestante il debito tributario complessivo nel più breve tempo possibile.
Fonte: Agenzia delle Entrate
Moreno Morando
(6 maggio 2015)
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