Agenzia delle Entrate
Sport dilettantistico: i chiarimenti su pagamenti e versamenti
La Risoluzione n. 45/E fornisce istruzioni sugli obblighi riguardanti le associazioni sportive amatoriali.
Con la Risoluzione n. 45/E del 6 maggio 2015, l’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso – ha fornito importanti istruzioni e chiarimenti sull’ obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti delle Associazioni sportive dilettantistiche.
In particolare, le Entrate sottolineano che, nei diversi gradi di giudizio, pendono controversie riguardanti la violazione di detto obbligo da parte della Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e gli uffici, oltre a disconoscere i benefici di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 3982, procedono, con le contestazioni di rito previste dalla normativa vigente.
Nello specifico:
a) nel caso di pagamenti effettuati dall’ASD nei confronti degli atleti e dirigenti sportivi, al disconoscimento in capo ai suddetti soggetti del beneficio dell’esenzione dall’IRPEF previsto dall’art. 69, comma 23, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, per i compensi, fino all’importo di 7.500,00 euro, corrisposti agli stessi dall’associazione;
b) nel caso di somme percepite dall’ASD (a titolo di sponsorizzazione), al disconoscimento della deducibilità del relativo costo in capo al soggetto erogante.
Nella Risoluzione in esame, L’Agenzia delle Entrate precisa che l’art. 69, comma 2, del TUIR prevede che “le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro….”.
Conseguentemente, per l’Agenzia, i compensi erogati dalle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI – che costituiscono redditi diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. m), del medesimo TUIR- non concorrono alla formazione del reddito del percipiente fino all’importo di 7.500 euro.
In giudizio, infatti, i contribuenti contestano la legittimità della pretesa impositiva. Le Entrate, pertanto, con la Risoluzione n.45/E hanno provveduto ad illustrare nel dettaglio la normativa vigente.
Considerata la nuova formulazione dell’articolo 25, comma 5, l’Agenzia ritiene, quindi, che la disposizione dell’art. 4, comma 3, del DM n. 473 del 1999 non sia più applicabile e che, pertanto, in caso di inosservanza dell’obbligo della tracciabilità, non sia più possibile procedere al disconoscimento della deducibilità dei costi in capo ai soggetti eroganti, né del regime di esenzione dall’Irpef per i percipienti delle somme corrisposte dall’ASD.
Per completezza l’Agenzia delle Entrate rileva che, in caso di erogazioni liberali alle ASD, resta ferma la regola (valevole in via generale per tutte le tipologie di erogazioni liberali agevolate, come chiarito con risoluzione 3 agosto 2009, n. 199/E6) della necessaria tracciabilità del versamento (a prescindere dall’importo) per poter usufruire del beneficio fiscale riconosciuto.
Alla luce dei chiarimenti forniti con la Risoluzione in esame, le Entrate invitano, quindi, le strutture territoriali a riesaminare le controversie pendenti concernenti la materia in esame e - in caso di difformità nell’attività dell’Ufficio, rispetto agli indirizzi sopra espressi - ad abbandonare la pretesa tributaria, sempre che non siano sostenibili altre questioni.
Moreno Morando
(7 maggio 2015)
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