Giustizia Amministrativa
ZTL: il Tar boccia gli aumenti di Roma Capitale
Inutili i paragoni con Milano e Londra, ogni amministrazione affronta i problemi del traffico tenendo conto di situazioni differenziate. La sentenza del 3 marzo 2015.
La Terza Sezione del Tar Lazio con la sentenza del 3 marzo 2015 ha accolto il ricorso proposto contro l'aumento delle tariffe ZTL disposto da Roma Capitale.
Inutile è stato per l'Amministrazione tentare di dimostrare la congruità degli aumenti attraverso il confronto con le ZZ.TT.LL. delle città di Milano e di Londra.
Ad avviso del Giudice il confronto con esperienze diverse da quella specifica di Roma Capitale richiederebbe, per fare emergere l’inconsistenza dei dedotti profili di irrazionalità o illogicità della scelta contestata, di un approfondimento ben diverso da quello addotto da parte dell’amministrazione, che non consente di instaurare, sia pure con le dovute proporzioni, alcuna relazione fra la specifica realtà della città di Roma e quella delle città italiane e delle città estere sopra richiamate.
Il fatto stesso che si tratti di esperienze diverse, anche se eventualmente per certi aspetti simili, dimostra che ogni amministrazione affronta i problemi del traffico urbano tenendo conto delle situazioni estremamente differenziate che ogni grande città presenta e che attengono alle condizioni strutturali, climatiche, dei servizi urbani, della densità del traffico, dalla qualità dei mezzi di trasporto, alle abitudini dei cittadini all’uso dei mezzi pubblici e a molte altre variabili, spesso interdipendenti, non assimilabili e non integrabili in un unico modello, valido per tutte le amministrazioni comunali.
La circostanza che le tariffe siano effettivamente inferiori a quelle in vigore allo stato nella città di Milano o nella città di Londra non consente, pertanto, di per sé, di fare ritenere la congruenza delle predette nuove tariffe.
La congruenza dell’aumento disposto, infatti, deve essere dimostrata sulla base di un’adeguata istruttoria sottesa alle scelte effettuate da parte dell’amministrazione.
In definitiva, il potere discrezionale dell’amministrazione di fissare le tariffe deve essere esercitato nel rispetto dei principi generali dell’agire amministrativo e, quindi, l’esercizio di tale potere deve essere fondato su di un’adeguata e completa istruttoria e deve rispondere ai criteri della logicità e della proporzionalità della misura rispetto al fine perseguito.
Conclude il TAR che "non risulta che la predetta istruttoria sia stata in concreto realizzata da parte dell’amministrazione né risulta che siano state prese in considerazione tutte le variabili incidenti nella definizione della tariffa avuto specifico riguardo proprio alla problematica inerente al trasporto pubblico".
Per acquisire la sentenza richiederla via mail a info@gazzettaamministrativa.it
Enrico Michetti
La Direzione
(3 marzo 2015)
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