Enti Locali
Ufficio di staff del Sindaco, è danno erariale il conferimento di incarichi esterni
L'assunzione di collaboratori negli uffici di staff degli organi politici deve avvenire con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Colpa grave del Sindaco e della Giunta Comunale.
"L’assunzione di collaboratori da assegnare agli uffici di staff degli organi politici degli Enti Locali deve avvenire con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato". È questo il principio ribadito dalla Corte Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia nella sentenza del 10 febbraio 2015, n. 68 che ha definito la vicenda iniziata da un esposto del marzo 2011, inviato alla Procura Regionale, con il quale si segnalava che l’Amministrazione Comunale del Comune di Mattinata aveva assunto dei collaboratori esterni al già esistente Ufficio di Staff del Sindaco violando, così, le disposizioni contenute nel TUEL e causando, altresì, un danno erariale allo stesso Comune.
La Giunta Comunale, infatti, con propria deliberazione, aveva sancito di dover aumentare lo staff del Sindaco (staff regolarmente assunto con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato nel rispetto del CCNL comparto Enti Locali e del TUEL) con una collaborazione esterna che si occupasse di “indirizzo e controllo in materia urbanistica e assetto del territorio ed in generale di legislazione e giurisprudenza”, affidando ad un libero professionista tale incarico da svolgersi “senza soluzione di continuità e senza vincolo di subordinazione, a semplice richiesta, anche verbale del Sindaco”; nella stessa delibera era stato pattuito un compenso, ma non era stato previsto alcun orario di lavoro.
Tuttavia tale assunzione risultava fatta in aperto contrasto con le norme in tema di conferimento di incarichi esterni le quali prevedono che l’assunzione dei collaboratori da assegnare agli uffici di staff degli organi politici degli Enti Locali debba avvenire con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, essendo impossibile affidare, come più volte ribadito anche dalla giurisprudenza contabile, nell’ambito di tale normativa incarichi di collaborazione continuativa e coordinata.
Il conferimento di tale incarico, quindi, nascondeva un incarico esterno – di natura dirigenziale – che si configurava come fattispecie rientrante nelle collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità che si concretizzano come consulenze a sostegno dell’attività amministrativa, ma senza vincoli di subordinazione.
Sulla scorta di tale condotta la Corte dei Conti – sezione giurisdizionale per la Regione Puglia – con sentenza del 10.2.2015, n. 68 ha condannato per danno erariale, ravvisando anche gli estremi della colpa grave, il Sindaco e la Giunta del Comune di Mattinata (FG), poiché si è verificato uno sviamento del canone della legalità al cui rispetto sono sempre tenuti i pubblici amministratori nello svolgimento delle proprie funzioni.
E poiché l’art. 1, comma 1 ter, della L. n. 20/94 stabilisce che “nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole”, nel caso che ci occupa, essendo state prese le delibere di incarico all’unanimità da tutti i componenti della Giunta, questi ultimi rispondono a titolo personale ed individuale, sebbene debba essere attribuita al Sindaco, la cui condotta era stata determinante ai fini dell’adozione della delibera, una responsabilità maggiore rispetto agli altri componenti della Giunta.
Per quanto riguarda, infine, la sussistenza, in capo al Sindaco ed alla Giunta, dell’elemento soggettivo della colpa grave la Corte dei Conti stabilisce che “sarebbe bastata una diligentia minima nell’esame preliminare degli atti da adottare circa la ravvisabile liceità e legittimità degli stessi”, ma così non è stato.
Avv. Maria Cristina Colacino
V/appr.
La Direzione
(15 marzo 2015)
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