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Enti locali

Dirigenti a contratto: la carica dei "110" manda in tilt la Corte dei Conti

Problematiche interpretative sui divieti di assunzione nelle P.A. ex Legge di Stabilita' 2015 e Circolare Madia. Precisazioni anche sulla mobilita' e sui contratti a termine.

Interessante parere reso dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte - in risposta ad un quesito formulato dal sindaco del Comune Omegna (VCO) che ha chiesto se “sia possibile effettuare assunzioni a tempo determinato, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, nonché assunzioni tramite mobilità volontaria di personale in entrata per la copertura di posti infungibili che non è possibile coprire mediante concorso, nonché se sia possibile conferire un incarico dirigenziale ai sensi dell’art. 110, comma 1, del TUEL”.

Si tratta, in effetti, di una questione sulla quale si stanno interrogando moltisssimi amministratori locali e che muove dalla previsione dell’art. 1, comma 424, della Legge di Stabilità - che prevede la nullità delle assunzioni effettuate in violazione della stessa disposizione - e dalla  Circolare n. 1/2015 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione Marianna Madia, nella quale sono state dettate le linee-guida sull’attuazione di tale disposizione.

La logica di fondo complessiva della nuova normativa risulta quella di dettare misure di contenimento della spesa delle Province delle regioni a statuto ordinario: in particolare, per quanto riguarda il personale, vengono posti divieti in materia di assunzioni a tempo indeterminato, stipula di lavori flessibili, attribuzioni di incarichi di consulenza. Viene, altresì, prevista la riduzione della pianta organica delle Province delle regioni a statuto ordinario e delle Città Metropolitane, individuando il personale che rimane assegnato agli Enti di area vasta e quello che risulta destinatario di procedure di mobilità, attraverso la ricollocazione a valere sui budget delle assunzioni 2015 e 2016 delle Amministrazioni Pubbliche.

Per quanto concerne specificatamente gli Enti locali, la nuova disciplina (comma 424 della L. di Stabilità) prevede che le Amministrazioni destinino le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite, all’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2015 (vale a dire il 1° gennaio 2015) e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie dei processi di mobilità sopra richiamati.

Nella seconda parte del medesimo comma 424, si prevede, inoltre, che le risorse rimanenti, ovvero quelle derivanti dalle facoltà ad assumere al netto di quelle utilizzate per l'assunzione dei vincitori, devono essere destinate, sommate ai risparmi derivanti dalla restante percentuale di cessazioni (ovvero 40% per il 2015 e 20% per il 2016) ai processi di mobilità del personale soprannumerario degli Enti di area vasta.

La medesima disposizione della legge di stabilità precisa, inoltre, che le assunzioni sono consentite soltanto per gli enti che sono in regola con i vincoli del patto di stabilità interno e che hanno sostenibilità finanziaria di bilancio.

Sulla base dell'innovato quadro normativo, la Corte dei Conti, in risposta al quesito proposto dal sindaco di Omegna, ha in primo luogo rilevato che “non sono consentite procedure di mobilità, potendo essere concluse solo le procedure di mobilità volontaria avviate prima del 1° gennaio 2015”.

A questo proposito, il Collegio ha sottolineato che "sebbene le mobilità siano neutre sul piano finanziario, esse determinano la riduzione dei posti disponibili in pianta organica, sicchè consentirne l'ammissibilità vanificherebbe lo scopo delle disposizioni in questione".

Quanto ai contratti a termine, il divieto di assunzione discende "dalla previsione del comma 426 dell’art. 1 della L. n. 190/2014, che dilaziona di un biennio il termine per l’espletamento delle procedure di stabilizzazione dei precari nelle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 4, co. 6,8 e 9 del D.L. n. 101/2013, conv. nella L. n. 125/2013”.

Sugli incarichi ex art. 110, comma 1 del TUEL, la Corte dei Conti non manca, invece, di evidenziare come, né nelle disposizioni in esame della Legge di stabilità 2015, né nella circolare n. 1/2015,  vi siano riferimenti a questi contratti.  L'art. 110 citato (recentemente modificato dall'art. 11, co. 1, lett. a, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, conv. nella L. 11 agosto 2014, n. 114) concerne la possibilità, prevista dallo Statuto, di conferire incarichi a tempo determinato per la "copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione", previa selezione pubblica.

Proprio in considerazione di tale "omissione" ed argomentando dalla logica prioritaria di tutta la nuova normativa che è diretta a favorire l'assorbimento del personale delle Province tramite la sua riallocazione presso le Amministrazioni pubbliche, la Corte dei Conti ha sottolineato alcune problematiche interpretative non ancora esaminate in sede consultiva.

Infatti, la Sezione Autonomie, con deliberazione n.12/2012, ha affermato che a questi incarichi “non si applica la disciplina assunzionale vincolistica prevista dall’art. 9, co. 28, del D.L2. n. 78/2010”, e che “gli Enti che intendono conferire detti incarichi (la cui spesa va considerata ai sensi dell’art. 1, co. 557 e 562 , della L. n. 296/2006), oltre ad osservare gli obblighi assunzionali (generali) previsti per tutte le Pubbliche Amministrazioni, devono essere in linea con i vincoli di spesa ed assunzionali per gli stessi previsti dalla normativa in vigore”.

Da tale assunto, precisa la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte -  consegue che “se un Ente locale decidesse di coprire un posto della dotazione organica tramite contratto ex art. 110, comma 1, del TUEL, ridurrebbe i posti disponibili in pianta organica, vanificando, anche in questo caso, lo scopo delle disposizioni in questione".

Più di recente, invece alcune sezioni regionali di controllo (cfr., per tutte, Sez. reg. contr. Lazio, deliberazione n. 221/2014) hanno affermato che il vincolo di spesa imposto dall’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 è applicabile a tutti gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110 TUEL …”.

Sul presupposto che le incertezze interpretative sopra illustrate potrebbero creare dubbi nell’attività amministrativa della generalità degli Enti sul territorio nazionale, con pesanti conseguenze in relazione all’organizzazione e alla spesa per il personale, la Sezione per il Piemonte ha, pertanto, deliberato di sottoporre al Presidente della Corte dei Conti "la valutazione sull’opportunità di deferire la questione alla Sezione delle Autonomie o alle Sezioni Riunite in sede di controllo", per la risoluzione della questione di massima.

Moreno Morando

(28 marzo 2015)

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