Misure di prevenzione
L'archiviazione del procedimento penale non impedisce il DASPO
Il Consiglio di Stato si pronuncia sui disordini registrati prima di Napoli-Juve del 2013.
In data 1 marzo 2013 prima dell’incontro di calcio Napoli-Juventus alcuni soggetti a bordo dell’autobus che era stato colpito da un corpo contundente, erano scesi dal mezzo pubblico e, travisati con sciarpe, passamontagna e cappucci di felpa, avevano marciato compatti per seicento metri, alcuni di essi danneggiando le autovetture che incontravano e lanciando petardi e fumogeni verso le abitazioni ubicate lungo la strada e infine tentando di sfondare il cordone di polizia all’ingresso dello stadio San Paolo.
Il fatto aveva anche dato all’avvio di una indagine penale atteso che “l’aver preso parte a un gruppo compatto e schierato che – travisandosi e garantendosi l’anonimato di massa, e agevolato dal numero di persone presenti – ha posto in essere atti vandalici e di devastazione, costituisce un comportamento che ha posto in grave pericolo la sicurezza pubblica in occasione di una manifestazione sportiva, determinando, all’esterno dello stadio, gravi turbative per l’ordine pubblico”: tuttavia gli inquirenti non sono riusciti ad ricondurre i vari comportamenti ai singoli facinorosi e, quindi, il procedimento è stato archiviato.
Ciò nonostante l’Autorità di pubblica sicurezza adottava un c.d. “daspo” nei confronti dei soggetti identificati, i quali proponevano ricorso al TAR campano e, poi, appello al Consiglio di Stato.
I giudici del gravame hanno osservato che anche prima delle modifiche introdotte dal D.L. n. 114/2014 (il fatto era avvenuto infatti in costanza della normativa pregressa, riconducibile alla fattispecie dell’art. 6, comma 1, ultimo periodo, della L. n. 401/1989), un comportamento di gruppo non escludeva la possibilità di sanzionare col daspo (una somma di) responsabilità individuali omogenee, qualora queste fossero supportate da elementi diretti o presuntivi che consentissero di affermare la inequivoca e consapevole partecipazione dei singoli al comportamento di gruppo.
Il Consiglio di Stato, Terza Sezione (con sentenza n. 5027 del 4 novembre 2015), ha poi rilevato che la suddetta fattispecie prescinde dalla rilevanza penale delle condotte ivi considerate, e pertanto la loro sanzionabilità con il “daspo” non è impedita dall’archiviazione del procedimento penale (per il reato di cui all’art. 419 c.p.), disposta dal GIP, come detto, per l’impossibilità di ascrivere a ciascuno dei tifosi scesi dall’autobus le singole condotte accertate.
Rodolfo Murra
(15 novembre 2015)
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