Corte di Giustizia UE
Appalti: l'aggiudicazione può essere subordinata al pagamento di un salario minimo
Il diritto dell'Unione non osta all'esclusione di un offerente che si rifiuti di pagare una retribuzione minima prefissata al personale impiegato.
Nel luglio 2013 la città di Landau (Renania-Palatinato, Germania) ha escluso l’impresa tedesca RegioPost dalla partecipazione ad una procedura di appalto pubblico riguardante i servizi postali della città, in quanto l’impresa aveva omesso di dichiarare, contrariamente alle disposizioni del bando di gara e nonostante una lettera di sollecito, che si impegnava, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a versare un salario minimo al personale assegnato all’esecuzione delle prestazioni.
In effetti, tanto il bando di gara quanto il capitolato degli oneri si riferivano ad una legge della Renania-Palatinato a norma della quale gli appalti pubblici possono essere aggiudicati in tale Land solo ad imprese (e ai loro subappaltatori) che, al momento del deposito dell’offerta, si impegnino a versare al personale assegnato all’esecuzione delle prestazioni un salario orario minimo lordo di EUR 8,70 (tariffa salariale applicabile all’epoca dei fatti).
All’epoca dei fatti in Germania non esisteva un contratto collettivo che fissasse il salario minimo obbligatorio per il settore dei servizi postali. Un salario minimo generale è stato introdotto solo in data successiva.
Su ricorso della RegioPost, l’Oberlandesgericht Koblenz (Tribunale regionale superiore di Coblenza, Germania) ha chiesto alla Corte di giustizia se tale normativa della Renania-Palatinato sia compatibile con il diritto dell’Unione e, in particolare, con la direttiva 2004/18, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.
Ai sensi di tale direttiva, le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere condizioni particolari in merito all'esecuzione dell'appalto purché siano compatibili con il diritto comunitario e siano precisate nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. In particolare, tali condizioni possono essere basate su istanze di tipo sociale.
Con la Sentenza in esame (nella causa C-115/14 RegioPost GmbH & Co. KG / Stadt Landau in der Pfalz), la Corte ha dichiarato che la direttiva 2004/18 non osta ad una normativa che impone agli offerenti e ai loro subappaltatori di impegnarsi, mediante una dichiarazione scritta da allegarsi all’offerta, a versare un salario minimo prefissato al personale assegnato all’esecuzione delle prestazioni.
Secondo la Corte, l’obbligo di cui trattasi costituisce una condizione particolare ammessa, in linea di principio, dalla direttiva, giacché riguarda l'esecuzione dell'appalto, ed è basata su considerazioni di tipo sociale.
La Corte ha rilevato, inoltre, che tale obbligo è, nella fattispecie, nel contempo trasparente e non discriminatorio. Esso è inoltre compatibile con un’altra direttiva dell’Unione, la direttiva 96/71 sul distacco dei lavoratori, che prevede una tariffa salariale minima.
Il salario minimo di cui trattasi è quindi parte del livello di protezione che deve essere garantito ai lavoratori distaccati dalle imprese stabilite in altri Stati membri, per l’esecuzione dell’appalto pubblico.
In conclusione, la direttiva 2004/18 non osta ad una normativa che preveda l’esclusione, dalla partecipazione ad una procedura di appalto pubblico, degli offerenti e dei loro subappaltatori che si rifiutino di impegnarsi, mediante una dichiarazione scritta allegata alla loro offerta, a versare un salario minimo prefissato al personale assegnato all’esecuzione delle prestazioni.
Infatti, come non osta a che sia richiesto un impegno scritto relativo al rispetto di un salario minimo, la direttiva consente del pari di escludere dalla partecipazione ad una gara d’appalto pubblico un offerente che rifiuti di assumere un impegno siffatto.
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Fonte: Corte di Giustizia dell’Unione Europea
Moreno Morando
(24 novembre 2015)
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