Pubblica Amministrazione
Mobilità del personale: il Decreto MIPA sui criteri
Il provvedimento riguarda i dipendenti a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarati in soprannumero, della C.R.I e della polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015 il Decreto del 14 settembre 2015 del MIPA, riguardante i "criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale".
L’articolo 1 del Decreto stabilisce i criteri per l'attuazione delle procedure di mobilità riservate, ai sensi dell'articolo 1, commi 423, 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero.
Fissa, altresì, le modalità e le procedure per il transito del personale appartenente ai corpi e servizi di polizia provinciale, di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, che è dichiarato soprannumerario, nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale.
Al personale di polizia provinciale che non è ricollocato ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 2015 si applicano le procedure ed i criteri di mobilità specificamente previsti dal presente Decreto.
Il Decreto del 14 settembre 2015, disciplina altresì i criteri per lo svolgimento delle procedure di mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato della Croce rossa italiana di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 .
Il Provvedimento in esame non si applica al personale soprannumerario destinato allo svolgimento di funzioni connesse con il mercato del lavoro e con le politiche attive del lavoro, a cui si applica l'articolo 15 del decreto-legge n. 78 del 2015, né al personale che sarà collocato a riposo entro il 31 dicembre 2016, fermo restando l'obbligo di inserire entrambe le categorie di personale nel Portale "Mobilità.gov", disponibile all'indirizzo http://www.mobilita.gov.it/ (di seguito "PMG"), in coerenza con la rideterminazione della spesa della dotazione organica delle città metropolitane e delle province. I criteri e le procedure di questo Decreto non si applicano al personale ricollocato ai sensi dell'articolo 3, comma 1.
L’articolo 2 tratta dell’inquadramento del personale delle Province in posizione di comando o distacco.
In particolare, prevede che entro dieci giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, acquisiscono il consenso all'immissione nei propri ruoli del personale delle Province che, alla data prevista dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2015, si trovava presso le stesse in posizione di comando o distacco o altri istituti comunque denominati.
L'inquadramento del personale che ha fornito il consenso ai sensi del comma 1 è disposto nell'amministrazione dove il medesimo presta servizio a condizione che ci sia capienza nella dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque ove risulti garantita la sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa, anche in deroga, per le amministrazioni di cui all'articolo 5, comma 1, alle facoltà di assumere.
Nel caso in cui non ricorrano le condizioni per inquadrare tutto il personale che ha fornito il consenso, le amministrazioni applicano i criteri di cui agli articoli 7 e 8.
L'inquadramento è comunicato alle province di provenienza del relativo personale entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
L’art. 3 si occupa del “Riordino delle funzioni da parte delle regioni”; l'articolo 4 della domanda di mobilità, mentre il successivo articolo 5 disciplina l’offerta di mobilità.
L’articolo 6 (preferenze di assegnazione) prevede che entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 5, comma 4, i dipendenti in soprannumero, compreso il personale di polizia provinciale, e i dipendenti CRI esprimono le preferenze di assegnazione in relazione all'offerta di mobilità, compilando il modulo disponibile sul PMG.
L’art. 7 tratta dei “criteri generali di mobilità”, mentre l’art. 8 si occupa dei “criteri individuali di mobilità”.
Il successivo articolo 9 affronta il tema delle “Procedure di mobilità; l’articolo 10 tratta dai criteri di inquadramento.
L’undicesimo ed ultimo articolo del Decreto in esame precisa che il Provvedimento di cui si discute non si applica alle procedure di mobilità volontaria avviate dalle amministrazioni pubbliche anteriormente al 1° gennaio 2015.
Sono, altresì, escluse dalla disciplina del presente decreto le procedure di mobilità volontaria avviate anche successivamente alla predetta data del 1° gennaio 2015, purché riservate in via prioritaria al personale degli enti di area vasta o al personale della CRI.
Per saperne di più:
vai al testo integrale del Decreto 14 settembre 2015 e alla tabella allegata
Moreno Morando
(30 settembre 2015)
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