Graffitismo
Writers: niente condanna per chi imbratta muri già degradati
La particolare tenuità del fatto nei principi sanciti nella sentenza dalla Sezione Seconda della Corte di Cassazione n. 16371/2016.
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I Writers - Puntata 118
Spesso nel girare in città si vedono muri imbrattati con scritte spesso illegibili - veri e propri atti di vandalismo - in altri casi si assiste, invece, ad interventi pittorici che coprono un tessuto urbano già ampiamente degradato. Nell'uno e nell'altro caso si tratta di condotte punibili ai sensi dell'art. 639 del codice penale il quale, peraltro, prevede pene che aumentano se i graffiti vengono realizzati su mezzi pubblici o privati o addirittura su beni di interesse storico od artistico.
Chi commette tale reato può, in presenza di alcune circostanze, essere assolto dal giudice penale in virtù dell'art. 131-bis del codice penale che esclude la punibilità per particolare tenuità del fatto.
È quanto accaduto ad un writer - che aveva imbrattato con diverse bombolette di colore spray un muro posto sulla via pubblica - assolto dalla Corte di Appello perché non punibile ai sensi dell'art. 131-bis del codice penale.
In sostanza, il giudice d'appello, ha evidenziato che nella vicenda in esame, anche se la condotta è astrattamente configurabile come reato, non è tuttavia punibile per la sua particolare tenuità, derivante dalla circostanza che il muro in questione era già stato deturpato da ignoti e, quindi, l'intervento dell'imputato non determinava, a ben vedere, alcun danno.
Inutile è stato per il procuratore generale ricorrere in Cassazione in quanto la Suprema Corte di Cassazione Sezione Seconda con sentenza n. 16371/2016 (presidente: Gentile, Relatore: D'arrigo - udienza 5.4.2016) ha dichiarato inammissibile il gravame in quanto "Il giudizio di particolare tenuità dell'offerta, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., deve essere effettuato prendendo in considerazione le modalità della condotta, l'esiguità del danno e la non abitualità del comportamento, i primi due elementi da valutarsi secondo i criteri di cui all'art. 133 cod. pen."
Si tratta, quindi, di una valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità, qualora sia sorretta da un'adeguata motivazione. Pertanto - conclude la Corte - "la prospettazione di una diversa interpretazione degli elementi costitutivi della fattispecie costituisce una prospettazione alternativa in punto di fatto, come tale inammissibile" dinanzi alla Corte di Cassazione.
Fonte: Corte di Cassazione
Enrico Michetti
La Direzione
(28 aprile 2016)
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