Fondo sperimentale riequilibrio
Trasferimenti erariali: la Consulta boccia la riduzione senza il coinvolgimento degli enti interessati
In accoglimento di un'ordinanza di rimessione del Tar Lazio, la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità con la sentenza n. 129 del 6 giugno 2016.
"Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 6, d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui non prevede, nel procedimento di determinazione delle riduzioni del Fondo sperimentale di riequilibrio da applicare a ciascun Comune nell’anno 2013, alcuna forma di coinvolgimento degli enti interessati, né l’indicazione di un termine per l’adozione del decreto di natura non regolamentare del Ministero dell’interno".
In accoglimento di una questione sollevata dal Tar Lazio nel dicembre del 2014, la Consulta dichiara l’illegittimità costituzionale di uno dei tanti interventi di “revisione della spesa” (cioè di tagli di bilancio) posti in essere con i reiterati decreti legge anti crisi economico – finanziaria, specie nel periodo 2011-2014.
Se è pur vero, per la Corte, che la norma censurata, indicando gli obiettivi di contenimento delle spese degli enti locali, si pone come principio di coordinamento della finanza pubblica, che vincola senz’altro anche i Comuni – conformemente al principio per cui politiche statali di riduzione delle spese pubbliche possano incidere anche sull’autonomia finanziaria degli enti territoriali -, tuttavia, tale incidenza deve, in linea di massima, essere mitigata attraverso la garanzia del coinvolgimento degli enti stessi nella fase di distribuzione del sacrificio e nella decisione sulle relative dimensioni quantitative; inoltre, non può essere tale da rendere impossibile lo svolgimento delle funzioni degli enti in questione.
A rafforzare l’illegittimità nel caso in esame viene evidenziata dalla Corte l’esclusione, sin dall’inizio del percorso normativo, di ogni forma di coinvolgimento degli enti interessati.
Più in generale la Consulta – valorizzando alcuni passaggi dell’ordinanza del Tar Lazio - evidenzia altresì come il criterio posto alla base del riparto dei sacrifici non sia esente da elementi di dubbia razionalità, come è quello delle spese sostenute per i consumi intermedi. Infatti, nella nozione di «consumi intermedi» possono rientrare non solo le spese di funzionamento dell’apparato amministrativo – ciò che permetterebbe al criterio utilizzato di colpire le inefficienze dell’amministrazione e di innescare virtuosi comportamenti di risparmio -, ma, altresì, le spese sostenute per l’erogazione di servizi ai cittadini.
Al riguardo, merita di essere evidenziato il seguente passaggio della motivazione della Corte: “il criterio delle spese sostenute per i consumi intermedi si presta a far gravare i sacrifici economici in misura maggiore sulle amministrazioni che erogano più servizi, a prescindere dalla loro virtuosità nell’impiego delle risorse finanziarie”.
Fonte: Giustizia Amministrativa
Enrico Michetti
La Direzione
(9 giugno 2016)
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