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Corte di Cassazione

Cartelle esattoriali: se la notifica della sanzione è nulla o tardiva si procede con l'opposizione all'esecuzione

I principi sanciti dalla Suprema Corte nella sentenza n. 14125 dell'11 luglio 2016.

 E' ammissibile l'opposizione all’esecuzione della cartella esattoriale se la notifica della sanzione amministrativa è nulla. 

 Lo ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 14125 del 2016 depositata l’11 luglio scorso, per la quale l’opposizione a cartella esattoriale – fatta valere nei confronti di Equitalia - diretta a far valere la tardività della notifica del verbale di contestazione di sanzione amministrativa  (da parte della Pubblica amministrazione accertante)  ha funzione di opposizione all’esecuzione volta a contrastare la legittimità dell’iscrizione a ruolo. 

In questo senso, la Cassazione ha chiarito che ove l’intimato si limiti ad addurre che la notificazione del titolo esecutivo non abbia avuto luogo, o abbia avuto luogo oltre il termine di legge, ciò che viene in questione è la conseguente sopravvenuta estinzione del titolo stesso (e dunque un fatto estintivo successivo), sicché l’opposizione proposta ha il contenuto proprio di una opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e come tale è ammissibile.

 Ad analoghe conclusioni deve naturalmente pervenirsi – come è avvenuto nel caso in esame - ove sia denunciata la nullità della notificazione del titolo, dal momento che la situazione invalidante che affetta l’attività notificatori è equiparabile, sul piano giuridico, alla situazione cui dà origine la notificazione che non sia mai avvenuta.

 La Cassazione, inoltre, segnala come il soggetto legittimato passivo dell’azione, ai sensi della disciplina dei servizi di riscossione (art. 39 d.lgs. n. 112/1999) sia solo l’esattore e non l’amministrazione;  l’atto di esecuzione è infatti posto in essere proprio dall’agente di riscossione. E’ l’esattore che procede alla notificazione della cartella esattoriale (atto che preannuncia l’esecuzione forzata, essendo la cartella stessa equiparabile, com’è noto, al precetto: Cass. 15 aprile 2011, n.8704) che l’opposizione mira a contrastare.

 Concludono i Giudici di Palazaccio rilevando altresi come, sempre in base all’art. 39 d.lgs. n. 112/1999,  sia il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardino esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, ad essere tenuto a chiamare in causa l’ente creditore interessato, rispondendo, in mancanza, delle conseguenze della lite.

 

Paolo Pittori

(15 luglio 2016)

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