Giudizi elettorali
Elezioni: "No" del Consiglio di Stato ai contrassegni che possono confondere gli elettori
La sentenza della Terza Sezione n. 2069 del 18.5.2016.
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello proposto dalla lista di Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale confermando l'esclusione, dalla competizione elettorale per l'elezione del Consiglio comunale di Torino, della lista di Destra Nazionale – M.S.I.
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto dalla Lista di Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale avverso la sentenza del Tar Piemonte, sez. II, n. 701 del 2016 e ha quindi confermato l’esclusione disposta dalla Commissione elettorale della lista presentata a Torino da Destra Nazionale – M.S.I.. Ha ritenuto che il simbolo della fiamma tricolore all’interno del contrassegno della lista di Destra Nazionale – M.S.I. (simbolo che identifica anche il contrassegno di Fratelli d’Italia) può confondere gli elettori, per il suo valore connotante, dotato di capacità identificativa del patrimonio politico e del bagaglio ideologico del partito presente in Parlamento.
Si legge, infatti, nella sentenza che "L’art. 14, comma 6, del d.P.R. n. 361 del 1957 prescrive che «non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l’elettore».
Analogamente l’art. 33, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 570 del 1960, richiamato dalla Commissione, stabilisce che essa «ricusa i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l’elettore».
Si deve rilevare, anzitutto, che le disposizioni in esame si riferiscono, testualmente, anche agli elementi che caratterizzano il contrassegno e non necessariamente al contrassegno nel suo complesso, stante la indubbia e, si direbbe, la spesso esclusiva capacità connotativa dei simboli più che del contrassegno in toto considerato.
Ora la “fiamma tricolore”, come ha rilevato la Commissione nel provvedimento di ricusazione contestato, costituisce un elemento incontestabilmente e profondamente caratterizzante, per ragioni di ordine storico prima ancora che ideologico, il contrassegno di “Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale”, utilizzato in modo stabile e, comunque, tradizionalmente da tale forza politica presente attualmente in Parlamento.
E tanto è stato accertato, del resto, anche dall’Ufficio Elettorale Centrale Nazionale della Corte Suprema di Cassazione, nella decisione del 19.1.2013, laddove ha chiarito che la finalità tutelata dall’art. 14, comma 6, del d.P.R. n. 570 del 1960 è quella di orientare correttamente l’elettore nella sua scelta consapevole, costituendo circostanza con sicuro potenziale decettivo la presentazione di un contrassegno contenente un simbolo – la fiamma tricolore – dotato di capacità identificativa del patrimonio politico e del bagaglio ideologico di un movimento che sia presente in Parlamento.
Nella conoscenza degli elettori, come ha rilevato la Cassazione in tale decisione, il simbolo suddetto rimane legato ad un determinato tessuto ideologico-politico, dal quale essi devono poter distinguere le connotazioni peculiari di altri movimenti.
Tanto basta a ritenere non rilevanti, ai fini del presente giudizio, tutte le considerazioni svolte nel controricorso dal Movimento Sociale in ordine alla storia del movimento, al preuso del simbolo, alla legittimità del suo utilizzo e alle controversie che ne hanno caratterizzato la tormentata storia".
Per approfondire:
Cons. St., sez. III, 18 maggio 2016, n. 2069 – Pres. Lipari, Est. Ungari
Fonte: Giustizia amministrativa
La Direzione
(19 maggio 2016)
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