Confermato il divieto, per le pubbliche amministrazioni, di trasformare il contratto di lavoro da tempo determinato ad indeterminato. Stabilita la misura dell'indennità risarcitoria di diritto e la prova per i danni ulteriori.
Ascolta La Pulce e il Prof sull'argomento Il Dipendente Pubblico Precario - Puntata 55 - Stagione II
"Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall'art. 36, comma 5, digs. 30 marzo 2001 n. 165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n. 183, e quindi nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 legge 15 luglio 1966, n. 604".
È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, con ordinanza pubblicata il 28.11.2016 in virtù del quale la Suprema Corte ha accolto il ricorso di un Comune che era stato condannato dalla Corte di Appello a pagare ad un "precario" dipendente pubblico illegittimamente assunto a termine, anche con più contratti e reiteratamente, quindici mensilità retributive dell'ultima globale di fatto percepita.
In particolare, secondo la Corte di Appello per il dipendente pubblico illegittimamente assunto a termine, anche con più contratti e reiteratamente, non si verifica la conversione del rapporto da determinato a tempo indeterminato (ostandovi l'art. 36 TU n. 165/2001), ma l'abuso comporta il diritto del dipendente ad essere risarcito per effetto della violazione delle nonne imperative in materia ed, in coerenza con le indicazioni europee - si applica al datore di lavoro una sanzione economica avente al contempo la funzione di ristorare il lavoratore dal pregiudizio subito per il solo fatto della reiterata violazione della legge e quella di dissuadere lo stesso dal ripetere l'operazione vietata. A tal fine, la Corte d'Appello riteneva che la sanzione poteva ragionevolmente coincidere con le quindici mensilità che la legge (art. 18 e. 5 Statuto dei Lavoratori) attribuiva al lavoratore per il caso in cui quest'ultimo, avendo diritto alla reintegra nel posto di lavoro a causa della illegittima privazione, vi rinunciasse.
Di diverso avviso è la Corte di Cassazione che con l'ordinanza in esame da un lato conferma il divieto, per le pubbliche amministrazioni, di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato e, dall'altro sottolinea, come tale divieto, a differenza di quanto accade nel lavoro privato, poggia sul principio dell'accesso nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso enunciato dall'art. 97 Cost., a presidio delle esigenze di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione.
Attraverso poi il richiamo alla normativa comunitaria, la Suprema Corte conferma che la compatibilità comunitaria di un regime differenziato pubblico/privato (e così il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall'art. 36, comma 5, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165) è un punto fermo, che si aggiunge alla compatibilità interna con il canone costituzionale del principio di eguaglianza.
Si precisa nell'ordinanza che in questi casi il danno non è la perdita del posto di lavoro a tempo indeterminato perché una tale prospettiva non c'è mai stata.
Il danno è altro.
Il lavoratore, che abbia reso una prestazione lavorativa a termine in una situazione di ipotizzata illegittimità della clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro o, più in generale, di abuso del ricorso a tale fattispecie contrattuale, essenzialmente in ipotesi di proroga, rinnovo o ripetuta reitetazione contra legem, subisce gli effetti
pregiudizievoli che, come danno patrimoniale, possono variamente configurarsi.
Per la Corte si può ipotizzare una perdita di chance (qualora le energie lavorative del dipendente sarebbero potute essere liberate verso altri impieghi possibili ed in ipotesi verso un impiego alternativo a tempo indeterminato); ma neppure può escludersi che una prolungata precarizzazione per anni possa aver inflitto al lavoratore un pregiudizio che va anche al di là della mera perdita di chance di un'occupazione migliore.
La Corte sul punto richiama la giurisprudenza che afferma come: "Il lavoratore pubblico - e non già il lavoratore privato - ha diritto a tutto il risarcimento del danno e, per essere agevolato nella prova (perché come richiede l'interpretazione comunitariamente orientata), ha intanto diritto, senza necessità di prova alcuna per essere egli, in questa misura, sollevato dall'onere probatorio all'indennità risarcitoria ex art.. 32, comma 5. Ma non gli è precluso di provare che le chances di lavoro che ha perso perché impiegato in reiterati contratti a termine in violazione di legge si traducano in un danno patrimoniale più elevato".
Sulla base di tali considerazioni, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte di Appello abbia errato nel quantificare il risarcimento con riferimento alla misura dell'indennità sostituiva della reintegra fissata in 15 mensilità ed ha accolto il ricorso proposto dal Comune rinviando ad altra sezione della Corte d'Appello che dovrà riformare la sentenza sulla base del principio di diritto in premessa riportato.
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