TAR TOSCANA
Concorsi: il principio dell'anonimato nelle prove scritte
Indicare il nome di una cittá in una prova scritta equivale a farsi riconoscere?
In sede di elaborazione di una prova scritta di un concorso pubblico l’indicazione il nome di una città può seriamente costituire elemento di riconoscimento, come tale comportare l’annullamento della prova del candidato che ne è stato l’autore?
Il Tar Toscana (con sentenza n. 230 del 13 febbraio 2017, estensore lo stesso Presidente del TAR fiorentino, Dr. Armando Pozzi) ha affermato che il principio di anonimato (espressione del valore dell’imparzialità e buon andamento dei pubblici concorsi) deve essere necessariamente applicato cum grano salis, vale a dire “con intelligenza, proporzionalità e correlazione”, in coerenza con l’altro fondamentale principio di massima partecipazione possibile per innalzare la possibilità statistica di scegliere i migliori, a sua volta correlato con due valori anch’essi di rango costituzionale: quello del lavoro e quello del buon andamento della Pubblica amministrazione. Ne consegue, per i giudici amministrativi toscani, che non ogni “segno” astrattamente idoneo al riconoscimento può assurgere a causa escludente.
Il segno di riconoscimento è tale, infatti, se concorrono due condizioni: l'idoneità a raggiungere lo scopo e l’utilizzo intenzionale del segno.
Quanto al primo elemento, il segno è idoneo a fungere da elemento di identificazione solo quando la particolarità riscontrata assuma un carattere “oggettivamente e incontestabilmente” anomalo, rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta, a nulla rilevando che in concreto la Commissione esaminatrice, ovvero singoli componenti della stessa, siano stati o meno in condizione di riconoscere effettivamente l'autore dell'elaborato.
Quanto all’elemento psicologico della fattispecie, il TAR ha escluso che possa operare un automatismo tra astratta possibilità di riconoscimento e violazione della regola dell'anonimato, dovendo emergere elementi concretamente idonei a provare, anche qui in modo oggettivo ed inequivoco, l'intenzionalità del concorrente di rendersi riconoscibile.
In definitiva l’indicazione del nome di quella città, nella prova scritta del concorso, è stata ritenuta insufficiente ad integrare l’elemento della riconoscibilità.
Rodolfo Murra
(7 aprile 2017)
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