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Inps

Lavoro occasionale: il libretto famiglia e il contratto di prestazioni occasionali

La circolare n. 107 sulle due nuove modalità di svolgimento del lavoro occasionale.

È stata pubblicata la circolare INPS 5 luglio 2017, n. 107 che chiarisce i dettagli in materia di lavoro occasionale (legge 21 giugno 2017, n. 96) che può essere svolto tramite due modalità: il libretto famiglia e il contratto di prestazioni occasionali.

In particolare, possono fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali tramite Libretto Famiglia (LF) soltanto le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa.

Mediante il Libretto Famiglia l’utilizzatore può remunerare esclusivamente le prestazioni di lavoro occasionali rese in suo favore per:

a)  lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;

b)  assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;

c)   insegnamento privato supplementare.

Il Libretto Famiglia è composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10,00 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un’ora. Il valore nominale di 10 euro è così suddiviso:

-    € 8,00 per il compenso a favore del prestatore;

-    € 1,65 per la contribuzione ivs alla Gestione separata INPS;

-    € 0,25 per il premio assicurativo INAIL;

-    € 0,10 per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore.

Il Contratto di prestazione occasionale (Cpo) è, invece, il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità.

Possono fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale (Cpo), nel rispetto di precisi limiti economici e vincoli, professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, nonché amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con specifiche regolamentazioni valide per la pubblica amministrazione e per le imprese del settore agricolo.

La misura del compenso è fissata dalle parti, purché non inferiore al livello minimo, stabilito dalla legge in € 9,00 per ogni ora di prestazione lavorativa. Inoltre, l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, pari a € 36,00, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della predetta misura minima di retribuzione oraria, stabilita dalla legge in € 9,00.

Al compenso spettante al prestatore, si applicano i seguenti oneri a carico dell’utilizzatore:

-      contribuzione ivs alla Gestione separata INPS, nella misura del 33,0 %;

-      premio assicurativo INAIL, nella misura del 3,5 %.

In relazione al compenso minimo orario di € 9,00, la misura dei predetti oneri è pari a € 2,97 (INPS ivs), € 0,32 (INAIL).

 Sui versamenti complessivi effettuati dall’utilizzatore sono dovuti gli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore nella misura dell’1,0 %.

Ai fini della individuazione del costo complessivo sostenuto dall’utilizzatore, gli importi relativi ai predetti oneri contributivi e di gestione si sommano alla misura del compenso.

Nella circolare vengono definite le figure del datore di lavoro e del lavoratore con i termini, rispettivamente, di “utilizzatore” e “prestatore” e le loro caratteristiche, le soglie di utilizzo ed economiche a cui entrambe le parti devono attenersi e i diritti garantiti al prestatore (quali i riposi, l’assicurazione per l’invalidità, vecchiaia e superstiti, con iscrizione alla Gestione Separata, e l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali).

Inoltre sono indicate le procedure di registrazione e gestione delle prestazioni.
Prima dell’avvio di una prestazione occasionale, sia il prestatore che l’utilizzatore devono registrarsi al servizio online presto disponibile. 

Tramite lo stesso servizio sarà possibile gestire ogni aspetto del contratto. L’utilizzatore potrà monitorare le segnalazioni dell’inizio dell’attività ed eventuali rettifiche o annullamenti. Il prestatore gestirà la propria anagrafica e i dati bancari per l’accredito del compenso che avverrà entro il 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, a cura dell’Istituto. 

Da ultimo, sono indicati i provvedimenti sanzionatori nei casi di irregolarità e inadempienze.

L’INPS, inoltre, conferma che continuerà a emettere i voucher baby sitting  fino al 31 dicembre 2017. 

Da gennaio 2018 il contributo Bonus baby sitting sarà erogato secondo le modalità previste per il libretto famiglia, sulla base delle istruzioni che saranno appositamente emanate.

Per saperne di più:

circolare INPS 5 luglio 2017, n. 107

 

La Direzione

(9 luglio 2017)

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