Eredità di immobili e abusi edilizi
Con la rinuncia all'eredità si perde la proprietà ma anche il diritto di agire in giudizio a sua difesa
Il TAR del Lazio dichiara il difetto di legittimatio ad causam.
Due cittadini Laziali, legati da vincolo di fratellanza, adivano il TAR del Lazio evocando il Comune di Frosinone chiedendo l’annullamento del provvedimento di acquisizione dell’area di proprietà al patrimonio comunale a seguito dell’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione del 27 marzo 2012, nonché di irrogazione della sanzione pecuniaria.
I due fratelli, formulando nell’atto introduttivo al giudizio censure di eccesso di potere per errore dei presupposti di fatto e di diritto, contestavano che il provvedimento di demolizione – relativo ad un portico in legno di trentatré metri quadri – era stato emesso nei confronti della loro madre, al tempo proprietaria dell’immobile in questione e deceduta nell’aprile del 2014, circa tre anni prima, quindi, rispetto al momento dell’emissione dell’ordinanza impugnata. I due ricorrenti, deducendo infine l’intervenuta rinunzia all’eredità, da parte loro, da ricondurre temporalmente al maggio 2014, depositavano in giudizio la documentazione comprovante l’espressa rinuncia all’asse ereditario appartenente alla madre defunta. Concludevano quindi chiedendo l’illegittimità del provvedimento comunale emesso e della sanzione pecuniaria loro comminata, non essendo né i proprietari dell’immobile né i responsabili dell’abuso.
Va premesso che il Capo VII del Libro Secondo del Codice civile, rubricato “Della rinunzia all’eredità”, stabilisce che la rinuncia all’eredità è una dichiarazione formale (ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione), per mezzo della quale il chiamato all’eredità impedisce l’ingresso nel suo patrimonio delle situazioni giuridiche attive e passive facenti capo al de cuius. Con la rinuncia all’eredità, dunque, il chiamato perde i poteri di cui era titolare ex art. 460 c.c. e viene considerato come se non fosse mai stato chiamato a succedere.
Nel caso di specie, essendo intervenuta l’espressa rinuncia all’asse ereditario un mese dopo la scomparsa della madre, i fratelli ricorrenti non sono mai divenuti proprietari dell’immobile oggetto dell’ordinanza comunale e, di conseguenza, sprovvisti di legittimazione attiva all’impugnazione del provvedimento di acquisizione delle opere abusive al patrimonio comunale.
Con sentenza del 14 aprile 2018 n. 2661 il T.A.R. Lazio ha allora deciso la controversia ritenendo il provvedimento di acquisizione del fondo illegittimo nella parte in cui ha irrogato la sanzione pecuniaria nei confronti dei fratelli ricorrenti e dichiarando inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione attiva, in quanto, nel caso di specie “i ricorrenti non risultano essere responsabili dell’abuso, non essendo rivolto nei loro confronti il provvedimento di demolizione, né sono divenuti successivamente proprietari dell’immobile”.
Delle due l’una: qualora i ricorrenti fossero divenuti proprietari dell’immobile tramite accettazione dell’eredità (espressa o tacita) avrebbero goduto di legittimazione attiva per la proposizione del ricorso proposto avverso il provvedimento relativo all’acquisizione dell’immobile da parte del Comune di Frosinone; qualora invece questi ultimi, come in realtà è accaduto, non avessero mai accettato l’eredità, non sarebbero potuti essere sanzionati pecuniariamente in quanto giuridicamente estranei alla vicenda oggetto del giudizio.
Diverso è stato il discorso per ciò che invece concerne la sanzione pecuniaria prevista dal comma 4 bis dell’art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001 e dall’art. 15 della Legge regionale del Lazio n. 15 del 2008: il TAR, infatti, ha seguito sul punto l’orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo il quale le norme sopracitate “seppur non specificano i soggetti cui la stessa deve essere comminata […] consentono di ritenere, in via interpretativa, che destinatario della sanzione pecuniaria sia il responsabile dell’abuso, […] mentre il proprietario si debba ritenere responsabile solo quando, avendo la disponibilità ed il possesso del bene o avendoli successivamente acquisiti, non abbia provveduto alla demolizione”.
Mattia Murra
(22 aprile 2018)
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