TAR SARDEGNA
Gare pubbliche: cosa succede all'offerta economica se si omettono i costi di manodopera.
La sanzione è quella dell'esclusione, senza possibilità di soccorso istruttorio.
Una società di autonoleggio ha partecipato alla procedura di gara indetta da un Comune sardo per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico. Nel corso dell’esame delle offerte, la commissione di gara ha chiesto alla ricorrente di integrare o chiarire il contenuto dell’offerta presentata per quanto concerneva i punti relativi al costo del lavoro e al costo degli oneri di sicurezza.
La commissione, dopo aver verificato le integrazioni fatte pervenire, ha aperto le offerte economiche, aggiudicando provvisoriamente la gara alla suddetta società e, considerata la necessità di avviare immediatamente il servizio, l’Amministrazione appaltante provvedeva, altresì, alla consegna in via d’urgenza.
Insorgeva una controinteressata che, dopo apposita istanza di riesame, costringeva il Comune ad annullare l’aggiudicazione provvisoria con la motivazione che all’offerta non era stata allegata la dichiarazione relativa ai costi della manodopera ed agli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, come prescritto dalla lex specialis di gara e come in generale imposto dall’art. 95, comma 10, del Codice dei contratti pubblici.
Inevitabile, quindi, il ricorso al TAR presentato dalla originaria aggiudicataria.
Per quanto concerne l’indicazione nell’offerta del costo della manodopera, la ricorrente sosteneva che, nonostante la disciplina normativa (art. 95, comma 10, del Codice dei contratti) accomuni le due ipotesi, l’indicazione dei costi della manodopera è funzionale esclusivamente alla valutazione della congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 97, comma 5, lett. d), del medesimo Codice. Il concorrente, pertanto, è tenuto a indicare la categoria dei dipendenti, il numero delle ore di lavoro necessarie per svolgere il servizio, nonché i relativi costi previsti dal contratto collettivo applicabile: tali indicazioni sono utili per stabilire la congruità dell’offerta economica, ma non sarebbero prescritte a pena di esclusione.
In linea di fatto, è risultato pacifico che nell’offerta economica della ricorrente era stata omessa l’indicazione dei costi della manodopera. Il punto è stato oggetto di apposito soccorso istruttorio, posto che la stazione appaltante ha chiesto alla ricorrente di presentare le integrazioni relative alla dichiarazione sul costo del costo del lavoro (oltre che sul costo relativo alla sicurezza).
Il TAR sardo, allora, si è dovuto occupare di un punto fondamentale in linea di diritto: stabilire, cioè, se la separata indicazione del costo della manodopera è necessaria a pena di esclusione o, invece, se sia oggetto esclusivamente del giudizio di anomalia dell’offerta.
Secondo i giudici amministrativi cagliaritani una prima indicazione circa la natura essenziale dell’indicazione nell’offerta economica dei dati relativi al costo del lavoro emerge dal tenore letterale della disposizione codicistica, che disciplina in maniera unitaria, e nello stesso contesto normativo, sia l’obbligo di indicare i costi della manodopera sia l’obbligo di indicare gli oneri di sicurezza aziendali. Cosicchè, la mancata indicazione degli oneri aziendali concreta senz’altro la violazione della specifica prescrizione imposta dall’articolo 95, comma 10, del Codice, e la conseguente esclusione dalla gara (senza possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio, in quanto la richiamata norma del Codice ha definitivamente rimosso ogni possibile residua incertezza sulla sussistenza di tale obbligo).
Infatti, i beni tutelati attraverso l’imposizione degli obblighi dichiarativi in questione sono del tutto convergenti, poiché si vuole garantire la tutela del lavoro sia sotto il profilo della applicazione dei contratti collettivi (e, quindi, della tutela della retribuzione dei lavoratori secondo l’art. 36 della Costituzione), sia sotto il profilo della salute e della sicurezza dei lavoratori (art. 32 Cost., ma anche 2° e 3° comma dell’ art. 36, in cui si fissano la durata massima della giornata lavorativa ed il diritto al riposo settimanale nonché alle ferie annuali, che individuano altrettante condizioni necessarie e rilevanti anche per la tutela della salute dei lavoratori).
L’indicazione separata anche del costo della manodopera appare allora necessaria, non solo ai fini della successiva verifica dell’anomalia ma, prima ancora, in sede di predisposizione dell’offerta economica, al fine di formulare un’offerta consapevole e completa su tutti i profili sopra evidenziati. Ne deriva come conclusione che l’indicazione si configura come prescrizione di legge da rispettare a pena di esclusione (arg. art. 83, comma 8, penultimo periodo, del Codice dei contratti pubblici).
Da quanto sopra osservato, secondo il TAR Sardegna discende altresì l’inammissibilità del soccorso istruttorio, che il Codice dei contratti vigente non ammette in tutte le ipotesi di incompletezze e irregolarità relative all’offerta economica.
E così, con sentenza del 26 aprile 2018 n. 375, il ricorso della società di autonoleggio è stato respinto.
Mattia Murra
(30 aprile 2018)
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