TAR LECCE
Troppe assenze dalla scuola? Non sempre è giusto il giudizio di non ammissione alla classe superiore
Secondo i giudici amministrativi occorre una motivazione rafforzata per impedire che lo studente arrivi allo scrutinio finale.
Un ragazzino pugliese, frequentante la scuola media, veniva dichiarato non ammesso alla classe superiore al termine dell’anno scolastico (senza, cioè, il relativo scrutinio di merito), in quanto aveva collezionato un numero di assenze superiore ad un quarto rispetto al monte orario curriculare (essendo stato in aula, per la precisione, solo per 685 ore, a fronte di 335 ore di assenza). La madre ha impugnato il relativo Documento di Valutazione col quale si forniva appunto la motivazione di non ammissione alla frequenza per l’anno successivo nella classe superiore.
Nel suo ricorso al TAR la genitrice ha dedotto che il Collegio di docenti avrebbe ben potuto valutare le assenze come eventi che non impedivano, comunque, di procedere alla fase valutativa, che la scuola non aveva mai comunicato alla famiglia che l’alunno aveva superato il limite delle assenze, che comunque l’alunno non ha superato il limite “massimo” di assenze, che - infine - costui ha effettuato prove scritte ed orali in tutte le materie.
L’Amministrazione si è costituita con memoria di pura forma.
Alla pubblica udienza del 24 ottobre 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione ed è stato accolto con sentenza (sezione II di Lecce) del 25 maggio 2018 n. 899.
I giudici salentini hanno ricordato, innanzitutto, che la norma invocata dall’Istituto scolastico, vale a dire l’art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 122 del 2009, prevede che, ai fini della validità dell’anno scolastico, ivi compreso l’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ogni studente, sia richiesta la frequenza ad almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato; le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, come previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite per assenze documentate e continuative, comunque, a giudizio del consiglio di classe, non pregiudicanti la possibilità di una valutazione degli alunni interessati.
La circolare del Ministero dell’Istruzione n. 20/2011, poi, ha specificato che spetta ai singoli Istituti scolastici prevedere le ipotesi di deroga al limite normativamente previsto, tra cui sono comprese le assenze dovute a motivi di salute.
Sempre l’art. 14, comma 7, del DPR n. 122 del 2009 prevede che la deroga al limite minimo di presenza “è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”.
Orbene, nel corso dell’istruttoria è emerso che il ragazzo aveva attraversato un momento di difficoltà a causa di problemi familiari, che lo avevano portato ad accumulare varie assenze, ma era stato anche accertato, dall’esame di incartamenti acquisiti, che non sussistevano elementi da cui potessero desumersi che le assenze dell’alunno avessero influito negativamente sulla possibilità di procedere al suo scrutinio; al contrario, avuto riguardo al profitto scolastico complessivo e alle valutazioni intermedie, si evinceva che lo stesso, sotto tale profilo, appariva idoneo al passaggio alla classe successiva.
Il collegio pugliese, infine, si è attenuto a quell’orientamento giurisprudenziale in forza del quale si afferma che “la presenza scolastica va valutata quale mero presupposto per un proficuo apprendimento dell’alunno ma se egli, sebbene riporti numerose assenze, non evidenzi tuttavia problemi sul piano del profitto, tale presupposto non va interpretato con eccessiva severità, dal momento che una bocciatura motivata solo dal numero delle assenze potrebbe ingiustificatamente compromettere lo sviluppo personale ed educativo di colui che, dal punto di vista dell’apprendimento e dei risultati conseguiti rispetto agli insegnamenti impartiti, sarebbe stato altrimenti idoneo al passaggio alla classe successiva; ed infatti, far ripetere l’anno scolastico ad un alunno nonostante abbia riportato tutti voti sufficienti, costituisce misura che può gravemente nuocere al suo percorso formativo e di vita, in quanto lo costringe a ripetere insegnamenti già acquisiti ed a perdere l’opportunità di apprendere, nella classe superiore, nuove conoscenze, comportando, in ogni caso, un ritardo nel suo corso di studi”.
In presenza di tali elementi, quindi, l’ipotesi di una bocciatura andava valutata con particolare attenzione ed avrebbe necessitato di una motivazione rafforzata, anche alla luce delle possibili azioni che la scuola avrebbe potuto porre in essere nel caso specifico oltre a quelle consuete (ad esempio mediante comunicazioni alla famiglia o la convocazione dei genitori al fine di rendere noti i rischi di una non ammissione), nell’ambito di un rapporto improntato a reciproca e fattiva collaborazione.
Rodolfo Murra
(11 giugno 2018)
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