CONSIGLIO DI STATO
Calcio Serie B: la giustizia sportiva resta competente nella definizione dei campionati
Non é applicabile il D.L. n. 115/2018 ai procedimenti sportivi definiti prima della sua entrata in vigore.
Continua la telenovela del format della Serie B di calcio. Resterà a 19 squadre o tornerà a 22?
In realtà il campionato cadetto è cominciato da quasi tre mesi (esattamente dallo scorso 24 agosto), eppure la parola fine sembra ancora lungi dall’essere emessa.
Dopo un duello a distanza tra il Commissario della FIGC (favorevole al format a 22 squadre) e la Lega di Serie B (che in seguito al mancato ottenimento della licenza di tre squadre cadette voleva ridurre il numero delle compagini a 19), il primo cedeva alla volontà della Lega, revocando la precedente delibera del 30 maggio 2018.
D’intesa con la Lega di B, provvedeva inoltre a modificare l’art. 49 delle NOIF, portando il numero di squadre di B per la stagione in corso da 22 a 19.
Da lì le squadre escluse, o potenzialmente aventi diritto a disputare il campionato di serie B, ricorrevano dapprima agli organi di Giustizia Sportiva (Collegio di Garanzia, TNF e Corte Federale d’Appello) e da ultimo alla Giustizia Amministrativa (TAR).
Il risultato non mutava, considerando i giudici prevalere l’interesse al mantenimento dello status quo (la continuazione del campionato ormai avviato da tempo) rispetto al semplice interesse legittimo (e non diritto soggettivo) delle singole squadre ricorrenti.
Con il Decreto Legge n. 115 del 2018 (Disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive) il Consiglio dei Ministri sembrava però irrompere nella vicenda, segnando una svolta decisiva. Nello stesso, infatti, veniva indicato il TAR come l’unico organo competente a decidere sulle “controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche”. Precisando altresì che per le stesse controversie era da ritenersi “esclusa ogni competenza degli organi di giustizia sportiva”.
Svolta che, tuttavia, non è ancora arrivata. O, più esattamente, la giustizia amministrativa ha fino a questo momento deciso di avallare quanto già deciso da quella sportiva.
E’ il caso dell’ultima decisione del 12 ottobre 2018 del Consiglio di Stato, chiamato a decidere in merito alla riforma dell’ordinanza cautelare del Tar dello scorso 27 settembre che confermava la decisione del TNF di respingere i ricorsi delle squadre escluse dalla Serie B.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto di non dover applicare quanto stabilito dal Decreto Legge del Consiglio dei Ministri, specificando che “l’istanza cautelare non risulta allo stato e al momento accoglibile, non essendo … riconducibile alle tassative ipotesi del citato art. 1, comma 4, d.-l. n. 115 del 2018 (riproposizione davanti al giudice amministrativo di una «controversia» non ancora decisa in giustizia sportiva ovvero impugnazione – nei termini – di una decisione del giudice sportivo”.
Ma, soprattutto, il Consiglio di Stato ha difeso strenuamente il diritto della giustizia sportiva alla regolamentazione dei campionati, espressamente escluso invece dal Decreto Legge, affermando che “continuano a restare immanenti all’autonomia decisionale degli organi dell’ordinamento sportivo le valutazioni di opportunità circa la congrua definizione degli assetti organizzativi dei campionati”.
In ogni caso a breve il Tar sarà chiamato a valutare nuovamente e definitivamente la vicenda. Ma la posta in gioco sembra essere molto più grande: il Tribunale Amministrativo metterà in discussione il principio dell’autonomia della giustizia sportiva (sulla scia del citato Decreto Legge del Consiglio dei Ministri) o proseguirà nel solco sin qui tracciato?
Matteo Raimondi
(18 ottobre 2018)
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