Corte di Cassazione
Concorsi: c'è il reato di falso solo se il "ritocco" dei voti e' avvenuto dopo la chiusura del verbale
Il Giudice Penale accertata la falsità non può disporre la cancellazione dei nominativi dei candidati dalla graduatoria.
Abuso d'ufficio e falsità in documenti, questi i delitti che hanno formato oggetto dell'esame della Corte di Cassazione.
La vicenda giudiziaria vede al banco degli imputati il Presidente ed i componenti della commissione esaminatrice del concorso pubblico diretto all'assunzione di 13 vigili urbani nel Comune di Andria, per avere in concorso con l'assessore alla polizia urbana del Comune e con alcuni candidati, intenzionalmente procurato a quest'ultimi punteggi superiori alle prove rispetto a quelli che avrebbero conseguito ove non fossero stati "raccomandati", superando in tal modo il concorso con danno sia per il Comune sia per gli altri candidati "non raccomandati" ingiustamente preceduti nella graduatoria di merito.
Veniva altresì contestato al presidente, ai componenti della commissione in concorso con i candidati raccomandati, di aver operato la "cancellazione del voto e la sostituzione di esso con un voto diverso e maggiore dopo l'apertura della busta contenente il nominativo del candidato autore dell'elaborato, nel contempo falsamente attestando che l'operata valutazione aveva preceduto l'individuazione del nome del candidato".
La Quinta Sezione Penale della Suprema Corte con la sentenza n. 32035 del 21 luglio 2014 ha annullato la sentenza della Corte di Appello di Bari nella parte in cui ha ritenuto che i "commissari...commisero un evidente abuso finalizzato a tenere sotto controllo i candidati di riferimento al fine di poter tempestivamente intervenire correggendo le valutazioni dei loro elaborati."
Per la Cassazione tale conclusione coerente per il reato di abuso d'ufficio (originariamente ascritto a tutti gli imputati) risulta inappagante sul giudizio della falsità degli atti, non avendo la corte territoriale da un lato specificato se i "ritocchi" avvennero prima o dopo la chiusura dei verbali e, dall'altro omesso di considerare che se negli stessi verbali viene dato atto che "l'apertura delle buste piccole contenenti il nome del concorrente con l'attribuzione del punteggio conseguito nella relativa prova scritta avveniva dopo che il giudizio era stato espresso per singoli gruppi di candidati" non si comprendono bene in cosa sia consistito il falso ideologico.
Da tale passaggio motivazionale la Corte ritiene che sembrerebbe desumersi che il verbale avrebbe riprodotto fedelmente quanto avvenuto in sede di valutazione ed il "ritocco" sembrerebbe avvenuto dopo l'apertura delle buste piccole, ma prima della chiusura del verbale.
Sul presupposto che i verbali delle prove scritte e delle prove orali contengono in questo caso non una rappresentazione di fatti, ma una manifestazione di volontà ovvero il giudizio dei componenti la commissione, per la Corte di Cassazione occorre dimostrare che si sia effettivamente verificata una delle seguenti ipotesi di falso:
1. il "ritocco dei voti" attribuiti ai candidati attraverso l'alterazione del verbale effettuata dopo la chiusura del verbale stesso vale a dire quando l'atto e' uscito dalla disponibilità del suo autore;
2. l'attestazione nei verbali di una situazione di fatto diversa da quanto effettivamente avvenuta.
Nella prima ipotesi, precisa la Corte, premesso che l'attività di falsificazione e' stata ascritta solo ai componenti e al segretario della commissione esaminatrice, i verbali possono essere dichiarati falsi se si dimostra che la correzione dei voti e' avvenuta dopo la chiusura dei verbali.
Per tali motivi la sentenza sul punto e' stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari affinché provveda a sanare le carenze e contraddizioni in base ai principi sopra enunciati dalla Cassazione.
La sentenza e', altresì, interessante nella parte in cui ha, invece, annullato senza rinvio la sentenza della Corte di Appello nella parte in cui ha disposto la cancellazione dei nominativi dei candidati dalla graduatoria in quanto in tal modo il giudice penale ha esercitato una potestà riservata dalla legge agli organi amministrativi.
La Suprema Corte ha affermato, infatti, il principio secondo il quale il giudice penale, anche nel caso in cui accerti e dichiari la falsità di atti e di documenti che costituiscono il presupposto per l’inserimento di un soggetto nella graduatoria di un pubblico concorso, non può modificare quest’ultima disponendo la cancellazione da essa del nome di un candidato, essendo tale potere esercitabile esclusivamente dall’amministrazione competente, nelle forme proprie dei provvedimenti amministrativi.
Enrico Michetti
Fonte: Corte di Cassazione
La Direzione
(19 agosto 2014)
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