Garante Privacy
L'azienda non puo' pubblicare in bacheca i motivi delle assenze dal lavoro
L'Autorita' Garante (nella foto il Presidente Antonello Soro) ha stabilito che il datore di lavoro non deve comunicarli in alcun modo al personale
Secondo l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali al datore di lavoro non è consentito far conoscere al personale il motivo dell’assenza dal lavoro dei colleghi. Ne dà notizia TMnews.
La pronuncia del Garante della privacy riguarda il caso di una società di trasporto pubblico locale che aveva fatto affiggere nelle bacheche e pubblicato nell’intranet aziendale le liste dei turni dei dipendenti, che a fianco riportavano delle sigle (con la relativa legenda esplicativa) indicanti i motivi dell’assenza dal lavoro dei dipendenti.
In particolare, veniva apposta la sigla “MA” per la malattia; “PAD”, quando il dipendente era assente per “permesso assistenza disabili”; infine “PS”, per chi era in “permesso”. L’azienda ha spiegato che in questo modo si intendeva “ottimizzare” l’organizzazione del lavoro evitando “contestazioni dei dipendenti sulle sostituzioni”.
Un sindacato si è opposto, segnalando il fatto all’Autorità Garante per la privacy, ritenendo illecita “la divulgazione di dati personali, in alcuni casi anche sensibili, perché effettuata in violazione del principio di pertinenza e non eccedenza del Codice”.
Secondo il parere dell’organizzazione sindacale, infatti, “per garantire una corretta gestione dei turni di lavoro sarebbe stato sufficiente fornire agli autisti” la semplice informazione che il dipendente di turno era assente e la contestuale comunicazione della necessaria sostituzione, senza precisare alcunchè in ordine ai motivi dell’assenza.
Il Garante ha accolto la tesi del sindacato ed ha conseguentemente “vietato l’ulteriore comunicazione delle ragioni delle assenze dal servizio contenute nelle tabelle dei turni”. Ha inoltre imposto alla società di trasporti di “adottare entro 30 giorni le opportune misure volte a conformare il trattamento dei dati" dei dipendenti, soprattutto se di natura sensibile e idonei a rivelare lo stato di salute, “alla disciplina di protezione dei dati personali”.
L’Autorità Garante, presieduta da Antonello Soro, ha concluso richiamando esplicitamente le previsioni del “Codice privacy” e le linee guida sul trattamento dei dati personali dei lavoratori privati, alle quali pertanto l’azienda interessata dal procedimento incardinato a seguito della segnalazione di un sindacato dovrà, necessariamente, attenersi.
Moreno Morando
(27 agosto 2014)
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