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Trattamento dei dati personali

La Cassazione garantisce la privacy al dipendente pubblico che si prostituisce con annunci a luce rosse sul web

Su segnalazione anonima che un dipendente fa attività di escort, l'Amministrazione apre un procedimento disciplinare e acquisisce on line le pubblicazioni dell'attività di prostituzione. Il Garante della Privacy arriva fino alla Suprema Corte.

Nel palazzo della Provincia era arrivata una segnalazione anonima: un dipendente svolgeva l’attività di escort. La notizia non bastava per applicare una sanzione, occorrevano le prove.

L’Amministrazione procedeva alla verifica della segnalazione mediante accesso ai siti web “a luci rosse” e con i dati raccolti promuoveva un procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che terminava con la sanzione della destituzione (cessazione del rapporto d’impiego).

La vicenda giudiziaria prende le mosse dal provvedimento adottato dal Garante della Privacy di divieto di trattare ulteriormente i dati relativi alla vita sessuale del dipendente che viene impugnato dalla Provincia e annullato dal tribunale.

In particolare il Giudice di primo grado accoglieva il ricorso contro il provvedimento del Garante dopo aver precisato che la sanzione si riferiva esclusivamente agli annunci pubblicati su tali siti e non anche alle inserzioni pubblicate su siti di contenuto sociali rivolti prevalentemente a persone omosessuali e bisessuali.

La sentenza di primo grado aveva escluso l’applicazione della legge sulla Privacy in questa vicenda, in quanto  “la raccolta dei dati era volta ad acquisire non già elementi relativi all’orientamento sessuale del dipendente, ma la prova della denunciata pubblicazione dell’attività di prostituzione, che per le modalità scelte era stata ritenuta lesiva dell’immagine dell’Ente.

Ma ciò è inammissibile per il Garante, il quale propone ricorso alla Suprema Corte che con la sentenza n. 21107 (depositata il 7 ottobre 2014) mette “le cose in chiaro".

I soggetti pubblici – affermano i giudici di legittimità – possono trattare i dati personali ma solo nello svolgimento delle funzioni istituzionali dell’ente. Secondo l’art. 18 della legge sulla Privacy (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), il  soggetto pubblico, in questa vicenda la Provincia, deve rispettare i presupposti e i limiti della legge.

In particolare sui dati sensibili relativi allo stato di salute e alla vita sessuale dell’interessato, una norma, l’art. 20 chiarisce che, in questi casi, il trattamento è consentito “solo se autorizzato da un’espressa disposizione di legge, in cui devono essere specificati i tipi di dati che possono essere trattati ed i tipi di operazioni eseguibili, nonché le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite”.

Pertanto, i dati sensibili, inerenti la vita sessuale delle persone, non possono essere utilizzati senza tener conto di tali norme.  Ma anzi questa tipologia di dati “esige in ragione dei valori costituzionali posti a presidio (art. 3 Cost.), una protezione rafforzata la quale trova espressione anche nelle garanzie previste per il trattamento effettuato dai soggetti pubblici”.

In particolare, precisa la Cassazione che in tema di trattamento dei dati personali da parte di un soggetto pubblico per l’accertamento, nell’ambito di un rapporto di lavoro, di responsabilità disciplinari, l’espressa inclusione della riportata finalità tra quelle di pubblico interesse non è, di per sé, sufficiente ad escludere la necessità del consenso scritto dell’interessato e dell’autorizzazione del Garante, occorrendo, a tale scopo, anche l’indicazione dei tipi di dati sensibili che possono essere trattati e delle operazioni eseguibili sugli stessi, da parte del medesimo soggetto pubblico o, su sua richiesta, dell’Autorità garante, esigendo la particolare natura dei primi, e, segnatamente di quelli riguardanti la salute e la vita sessuale della persona, una protezione rafforzata in ragione dei valori costituzionali posti a loro presidio.

La Cassazione ha affermato quindi l’illegittimità dell’operazione posta in essere dall’Amministrazione, la quale doveva attenersi alla disciplina sul trattamento dei dati personali.

La sentenza di primo grado che aveva dato ragione alla Provincia é stata cassata e, peraltro, non risultando necessari ulteriori accertamenti, la Suprema Corte ha ritenuto di entrare direttamente nel merito rigettando il ricorso a suo tempo proposto dalla Provincia contro il provvedimento del Garante.

Fonte: Corte di Cassazione

Gianmarco Sadutto

(10 ottobre 2014)

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