Concessionario riscossione
Avviso di accertamento: serve la firma autografa o basta l'indicazione a stampa?
La sentenza della Corte di Cassazione del 21 novembre 2018.
Una società operante nel campo della pubblicità esterna ricorreva alla Commissione Tributaria avverso un avviso di accertamento notificatole dal concessionario per la riscossione dei tributi di un Comune ed emesso in relazione ad un impianto pubblicitario (due striscioni di 1,5 metri quadri ciascuno) sito in un cantiere edile in territorio romagnolo. Perduta la causa, proponeva appello dal quale usciva vittoriosa. La Commissione Tributaria Regionale, in particolare, osservava che il giudice di primo grado avrebbe dovuto rilevare il difetto di legittimazione attiva del concessionario in quanto la legittimità della sostituzione della firma autografa del responsabile del procedimento impositivo con l’indicazione a stampa del relativo nominativo, ai sensi dell'art. 1, comma 87, L. n. 549 del 1995, richiede pur sempre l'adozione di un provvedimento di livello dirigenziale, nella specie, invece, mancante.
Con apposito ricorso per cassazione il concessionario deduceva la violazione di norme di diritto, giacché la sentenza impugnata escludeva la legittimità della sostituzione della firma autografa del responsabile del procedimento impositivo con la indicazione a stampa del relativo nominativo, difettando un provvedimento autorizzativo di livello dirigenziale, senza considerare l'erroneità del riferimento, contenuto nelle difese della contribuente, all'art. 10, comma 3, D.L.vo n. 507 del 1993, disposizione invece abrogata dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 172, lett. b), con decorrenza 1 luglio 2007, non più applicabile ratione temporis, poiché l'avviso di accertamento era stato emesso il 28 luglio 2007.
La Corte, con sentenza n. 30050 del 21 novembre 2018, accoglieva il ricorso.
L'art. 1, comma 162, L. n. 296 del 2006 (in vigore dal 1 gennaio 2007), prevede che gli avvisi di accertamento dei tributi locali "sono sottoscritti dal funzionario designato dall'Ente locale per la gestione del tributo" e, quanto alla sottoscrizione con firma a stampa del responsabile del procedimento, l'art. 1, comma 87, L. n. 549 del 1995, stabilisce che “la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati”. Ciò posto, in precedenti pronunce è stato chiarito che si tratta di norma speciale, non abrogata, la quale, pertanto, conserva la sua efficacia, e che, a garanzia del contribuente e della trasparenza della azione amministrativa, il nominativo del funzionario responsabile va comunque individuato con apposito provvedimento di livello dirigenziale.
Siffatta garanzia, sostiene il contribuente, dovrebbe valere non solo nel caso di gestione diretta, ma anche nel caso di gestione in concessione della potestà impositiva.
Tuttavia, la necessità di una scrittura privata di data certa anteriore alla emissione dell'atto impositivo, contenente l’indicazione del responsabile dell'emanazione degli atti di liquidazione ed accertamento del tributo, anche nella (diversa) ipotesi in cui il legale rappresentante della società concessionaria abbia mantenuto la responsabilità direttamente su di sé della relativa procedura automatizzata, non può farsi discendere dalla interpretazione teleologica dell’art. 3, comma 87, L. n. 549 del 1995, stante la sostanziale diversità delle situazioni considerate.
In un caso, infatti, c'è delega di poteri attribuiti - per legge - al dirigente dell'Ente pubblico, ad un funzionario responsabile, che per esercitarli legittimamente deve essere preventivamente individuato all'interno della propria organizzazione, appunto, mediante un provvedimento di livello dirigenziale; nell'altro caso, invece, c'è esercizio diretto di poteri che discendono dalla carica ricoperta nell'ambito dell'organigramma della società (nella specie, quella di Amministratore Unico, la cui verifica non richiede provvedimenti di sorta, ma è agevolmente effettuabile tramite il Registro delle Imprese, previsto dall'art. 2188 Cod. civ., e tenuto da apposito ufficio istituito presso le Camere di Commercio).
Del resto, anche l'art. 11 D.L.vo n. 507 del 1993, tiene distinto il caso della gestione diretta (comma 1), prevedendo che "il Comune designa un funzionario cui sono attributi la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi", dal caso della gestione in concessione (comma 3), prevedendo che "le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario".
Nella fattispecie all’esame della Cassazione è risultato incontroverso che l'avviso di accertamento è stato sottoscritto, con le modalità di cui al citato art. 1, comma 87, dall'Amministratore Unico della società concessionaria del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del tributo afferente pubblicità ed affissioni, in forza di convenzione sottoscritta con il Comune, e tanto basta, ai fini qui considerati, per ritenere valido l'impugnato avviso di accertamento, pur se privo della sottoscrizione autografa del legale rappresentante della società concessionaria stessa.
Rodolfo Murra
(27 novembre 2018)
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