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Corte di cassazione

Niente IVA sulle convenzioni di lottizzazione

La pronuncia della Suprema Corte: per un privato cedere beni ed effettuare opere di urbabizzazione al posto del pagamento in denaro per il rilascio di provvedimenti comunali non è considerata "operazione permutativa" soggetta al pagamento dell'IVA.

Lo scambio reciproco di prestazioni e servizi, nel rapporto tra privati ed imprese, rappresenta da sempre l’alternativa al pagamento in denaro.

Lo stesso vale per gli enti locali che, invece di oneri monetari per aver concesso lotti di terreno, possono accordarsi e sostituire al denaro, come corrispettivo per la concessione, la cessione gratuita di palazzi storici privati o la costruzione di scuole e strade pubbliche.

Tali scambi, dice oggi la Cassazione, non sono soggetti ad IVA: è solo un modo alternativo di pagamento degli oneri di urbanizzazione e dei contributi comunali, i quali hanno caratteristiche di un rapporto pubblicistico.

Questa in breve la vicenda che parte dal lontano 1988 quando la società SAIS stipulava una convenzione di lottizzazione con il Comune di Scanzano Jonico. Tutto regolare e come prevede la legge: Comune e società si erano accordati affinché quest’ultima, invece di pagare gli oneri di urbanizzazione, e come “prezzo” per il rilascio delle concessioni edilizie, si sarebbe impegnata ad eseguire opere di urbanizzazione primaria (illuminazione pubblica, spazi di verde attrezzato, cimiteri) e secondaria (scuole, impianti sportivi).

A questo si aggiungeva la cessione gratuita al Comune del grande palazzo storico baronale (“il palazzaccio”).

Il tutto avveniva senza fatturazione del valori corrispondenti.

Senonché nel 1994 l’Agenzia delle Entrate ha pensato bene che forse non tutto fosse corretto ai fini fiscali, decidendo così che l’operazione dovesse essere soggetta ad imposta sul valore aggiunto ed emettendo l’avviso di rettifica che ha scatenato un lunghissimo contenzioso.

Scambiarsi diritti e obblighi attraverso lo scambio di una prestazione con una controprestazione. Questa in sostanza, secondo l’ente impositore e secondo una certa interpretazione della normativa, l’essenza di quello scambio, che riguardando l’esercizio di attività professionale, non era esonerato dell’imposizione dell’IVA.

Diversa la conclusione della Suprema Corte che, con sentenza n. 15660 del 29 luglio, ha stabilito che “la convenzione di lottizzazione costituisce un negozio concluso in condizioni di disparità”.

L’alternativa tra pagare in denaro o adempiere in diverso modo (trasferimento gratuito di immobili o obbligo a svolgere una prestazione) non rileva: “il rapporto che si instaura tra Comune ed il destinatario delle autorizzazioni e concessioni urbanistiche non ha natura sinallagmatica, dovendosi in esso riconoscere quelle innegabili caratteristiche di generalità tipiche del rapporto impositivo”. Il poche parole, la natura pubblicistica dell’operazione non varia, e ne discende che non conta ai fini dell’IVA.

Dice il giudice, è solo lo scambio “in senso civilistico” quello che rileva a mente dell’art. 11 del decreto IVA.

Continua la Corte affermando che tale disposizione (l’art 11) disciplina delle situazioni simili al caso esaminato ma al contempo diverse, cioè quelle in cui il corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi, non sia una somma di denaro, bensì la fornitura di un bene o di servizio e dove sussiste “un nesso d’interdipendenza tra le obbligazioni assunte dalle parti”; “invece, (continua) la convenzione di lottizzazione non costituisce un vero e proprio contratto a prestazioni corrispettive”.

È del tutto ammissibile e valido l’accordo con il quale il privato si obblighi nei confronti del Comune, a scomputo totale o parziale degli oneri monetari di urbanizzazione, a provvedere direttamente, oltre che alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, anche alla cessione al comune di aree e immobili, atteso che la formulazione delle leggi statali non esclude la legittimità di accordi solutori di diverso contenuto la formulazione regionale”.

Nessun pagamento dell’IVA se lo scambio vantaggioso (per entrambi) è attuazione di oneri di natura pubblica.

Fonte: Corte di Cassazione

 

Luca Tosto

(3 settembre 2014)

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