Garante Privacy
Il Comune non può pubblicare l'elenco di chi non paga i tributi
L'Autorità ha ritenuto che si tratterebbe di un irragionevole strumento vessatorio lesivo della dignità della persona.
L’Autorità garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato la newsletter n. 405 del 28 agosto 2015.
Particolarmente interessante la notizia riguardante il divieto per i Comuni di pubblicare sul proprio sito i nomi di coloro che non pagano i tributi.
Secondo il Garante della Privacy, la legislazione statale non prevede tale obbligo ed esso non può comunque essere introdotto con un Regolamento dell'ente locale.
Lo ha chiarito l’Autorità presieduta da Antonello Soro, al termine di un'istruttoria avviata a seguito di un articolo di stampa nel quale si annunciava l'intenzione dell'ente locale di mettere on line una black list con i nomi dei morosi.
Secondo il Garante la procedura che il Comune intende avviare viola il principio di legalità sotto diversi profili.
In primo luogo, infatti, il Comune non può introdurre l'obbligo di pubblicazione on line dei morosi con un proprio regolamento né può introdurre una nuova sanzione accessoria, quale si configurerebbe la pubblicazione on line rispetto alle sanzioni amministrative già previste legate al mancato o erroneo pagamento del tributo. Questi ambiti rientrano infatti nella competenza esclusiva della legislazione statale.
In secondo luogo, la diffusione on line dei nomi degli utenti morosi non è giustificata neanche dalla normativa sulla trasparenza, che individua con precisione gli obblighi di pubblicazione sui siti web istituzionali.
La medesima normativa - prosegue il Garante - stabilisce, invece, che le P.A. possano mettere on line informazioni e documenti di cui non è obbligatoria la pubblicazione solo dopo aver anonimizzato i dati personali eventualmente presenti.
L’Autorità, quindi, oltre a rilevare queste criticità, ha ritenuto che la disciplina comunale violi il principio di legalità anche sotto il profilo temporale, poiché l'entrata in vigore dell'obbligo di pubblicazione on line è stata deliberata con effetto retroattivo.
L'iniziativa del Comune, per di più, secondo il Garante della Privacy produce un trattamento di dati non conforme ai principi del Codice privacy (necessità, pertinenza e non eccedenza nel trattamento) perché le finalità indicate dall'ente locale di stimolare il senso civico dei cittadini, sollecitandoli al pagamento del dovuto o dissuadere gli evasori, possono essere soddisfatte con le misure già in vigore (procedimento di riscossione coattiva dei tributi, pagamento degli interessi di mora, applicazione delle sanzioni amministrative previste).
La diffusione on line dei morosi, essendo la forma di pubblicità più ampia, appare quindi un irragionevole strumento vessatorio, suscettibile di causare danni e disagi lesivi della dignità della persona.
Fonte: Garante Privacy
Moreno Morando
(28 agosto 2015)
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