Giustizia amministrativa
Abusi edilizi: inutile impugnare l'ordinanza di sospensione lavori dopo 45 giorni dall'emissione
Efficacia temporalmente limitata del provvedimento adottato dall'Amministrazione. Le conseguenze nella sentenza del TAR Lazio del 2 aprile 2015.
L'art. 27, comma 3, del d.P.R. 6.6.2001, n. 380 e s.m.i., stabilisce che la sospensione dei lavori ha effetto fino all'adozione ed alla notifica dei provvedimenti definitivi sanzionatori, che deve avvenire "entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori".
Sulla base di tale norma il TAR Lazio Sez. I Quater sentenza del 2.4.2015, n. 4976 ha evidenziato come, una volta trascorsi quarantacinque giorni dall'adozione del provvedimento di sospensione dei lavori, esso non produce più effetti.
L'ordinanza di sospensione dei lavori (e di eventuale demolizione degli stessi), infatti, ha natura di provvedimento cautelare e provvisorio, inteso ad evitare che l'attività costruttiva abusivamente condotta possa essere portata ad ulteriori conseguenze e ha efficacia temporalmente limitata, spirando al decorso del quarantacinquesimo giorno dalla sua adozione: e ciò sia che venga soppiantata dal provvedimento definitivo di demolizione, sia che quest'ultimo non venga adottato. In ambedue i casi, infatti, l'ordinanza di sospensione dei lavori consuma la sua efficacia e l'eventuale sua impugnazione, quand'anche proposta prima del decorso dei quarantacinque giorni dalla sua notificazione, diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a motivo della postuma perdita di effetti dell'ordinanza stessa.
La sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, ad avviso del giudice capitolino, va pronunciata non solo nel caso di perdita di efficacia dell'ordinanza di sospensione dei lavori per mero decorso del termine finale di efficacia della stessa, ma anche per il caso in cui la perdita di efficacia dell'ordinanza di sospensione consegua non già alla mera inerzia provvedimentale dell'Ente locale, bensì all'emanazione dell'ordinanza di demolizione definitiva, in aderenza alla sequenza procedimentale delineata dagli artt. 27 e 31, d.P.R. n. 380 del 2001.
Nella specie, la proposizione del ricorso effettuata successivamente al decorso dei suddetti quarantacinque giorni e, quindi, in un momento in cui la ricorrente non avrebbe più potuto subire alcun nocumento dal provvedimento impugnato, né trarre alcun beneficio dal suo eventuale accoglimento, divenuto ormai inefficace, comporta che il ricorso introduttivo risulta in parte qua privo della necessaria condizione dell'azione dell'interesse a ricorrere, con la conseguenza che lo stesso, per tale parte, deve essere dichiarato inammissibile.
Enrico Michetti
La Direzione
(6 aprile 2015)
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