Agenzia delle Entrate
Robin Tax: l'incostituzionalità ha effetto dal 12 febbraio 2015
L'Agenzia con la circolare n.18/E ha chiarito le principali conseguenze derivanti, in ambito fiscale, dalla sentenza 11.2.2015 della Consulta.
L'Agenzia delle Entrate ha comunicato che le società operanti nel settore petrolifero ed energetico, da quest’anno, non dovranno più pagare l’addizionale Ires (c.d. Robin Hood Tax).
Lo precisa, appunto, la circolare n. 18/E del 28 aprile 2015, con cui l’Agenzia indica le principali conseguenze derivanti, in ambito fiscale, dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale della Robin Tax pronunciata lo scorso 11 febbraio dalla Corte costituzionale.
Il documento in esame chiarisce, inoltre, alcuni dei principali dubbi relativi alla gestione delle perdite e dei crediti maturati dalle imprese interessate. Gli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale decorrono a partire dal 12 febbraio 2015, giorno successivo alla pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale.
Le società con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare sono tenute, quindi, per l’anno d’imposta 2014, a versare il saldo della Robin Hood Tax entro la scadenza ordinaria del 16 giugno 2015, a completamento degli acconti dovuti nel corso del 2014.
Le imprese finora tenute al pagamento dell’addizionale Ires, il cui esercizio sociale non coincide con l’anno solare, invece, non saranno assoggettate alla Robin Tax a partire dal periodo d’imposta in corso al 12 febbraio di quest’anno. Le eventuali eccedenze di Robin Hood Tax versate negli anni precedenti alla sentenza e non utilizzate nel saldo d’imposta relativo al 2014 potranno essere compensate solo orizzontalmente, chieste a rimborso o cedute alle consolidate ai fini della compensazione dell’Ires.
Quanto alle perdite pregresse, queste assumono rilevanza a prescindere dal periodo in cui sono maturate. Per questa ragione, prosegue la circolare, tanto per l’Ires ordinaria, quanto per l’addizionale cosiddetta RHT, trova piena applicazione il regime ordinario di riporto delle perdite pregresse indipendentemente dal periodo cui queste sono riconducibili.
Nel caso, quindi, che un’impresa rientri nell’ambito dei settori di attività colpiti dall’addizionale, senza superare costantemente nel corso degli anni le soglie minime dei ricavi e di reddito necessarie per l’applicazione della RHT, le perdite maturate anteriormente concorreranno, contraendola, alla determinazione della base imponibile della Robin Hood Tax.
La Robin Hood Tax trova applicazione, tra l’altro, qualora l’impresa consegua un reddito imponibile superiore ad una soglia data. Al riguardo, spiega la circolare in esame, occorre considerare il reddito imponibile al netto delle perdite pregresse, disponibili e quindi compensabili.
Fonte: Agenzia delle Entrate
Moreno Morando
(28 aprile 2015)
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