Consiglio di Stato
Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica
I quasi nulli consumi energetici fatti registrare dalle utenze presso l'alloggio costituiscono una prova ulteriore del mancato utilizzo. I principi sanciti dalla Quinta Sezione nella sentenza del 16 febbraio 2015.
Con la sentenza della Quinta Sezione del Consiglio di Stato del 16 febbraio 2015 è stato rigettato il ricorso proposto contro la dichiarazione di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica.
Il potere di decadenza va esercitato quando l'assegnatario "non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato", circostanza questa che fa venir meno la ragione, cioè l'interesse pubblico, che aveva giustificato l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale popolare.
L'esistenza di tale specifico presupposto, precisa il Consiglio di Stato, è stata accertata nella vicenda in esame dal Comune attraverso ripetuti sopraluoghi eseguiti dalla polizia municipale, in base ai quali si è constatata l'assenza dell'occupante dall'abitazione, nonchè attraverso anche l’acquisizione d’informazioni al riguardo dai vicini di casa.
I quasi nulli consumi energetici fatti registrare dalle utenze presso l'alloggio costituiscono, poi, una ulteriore prova del mancato utilizzo dello stesso, anche se al riguardo la ricorrente sostiene di essere stata costretta al distacco di due utenze su tre per le sue precarie condizioni economiche.
Ciò non è stato sufficiente, però, a confutare gli accertamenti effettuati dall'amministrazione, poiché – oltre alla assenza di consumi delle utenze - il Comune ha posto in essere una articolata istruttoria, caratterizzata da plurimi accertamenti in loco e dalla acquisizione di dichiarazioni testimoniali.
Tantomeno la situazione di salute dell'appellante, conclude il Consiglio di Stato, può costituire elemento utile per contestare la legittimità del provvedimento di decadenza, provvedimento che, invece, risulta adottato nel giusto contemperamento degli interessi in conflitto, e cioè di quello pubblico alla destinazione dell'alloggio a chi ne abbia bisogno e di quello del privato a beneficiarne, quando ne ricorrano le condizioni di legge.
Per acquisire gratuitamente il testo della sentenza richiederla via mail a info@gazzettaamministrativa.it
Enrico Michetti
La Direzione
(16 febbraio 2015)
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