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Vigili del Fuoco: sì del Consiglio di Stato a requisiti di idoneità fisica diversi per i volontari e di ruolo
La sentenza della Terza Sezione del Consiglio di Stato del 24.4.2015.
Posto che il giudizio sull'idoneità psico-fisica spetta in via primaria ai periti ordinariamente preposti dall'Amministrazione alla selezione dei soggetti da ammettere e da mantenere in servizio, ad avviso della Terza Sezione del Consiglio di Stato le declaratorie di inidoneità, di cui al citato d.m., rispondono al principio di precauzione rispetto a condizioni di pericolo, che notoriamente sottopongono le prestazioni lavorative dei vigili del fuoco ad elevato grado di rischio.
Sulla base di tali premesse il Supremo Consesso, nella sentenza del 24.4.2015 ha evidenziato che il fatto solo che il servizio di ruolo aumenti obiettivamente tale grado di rischio, giustifica di per sé l'inserimento di più stringenti requisiti anche auditivi, i quali presuppongono un grado di idoneità eccedente quello richiesto per prestazioni lavorative a carattere ordinario e non possono certo risultare empiricamente collegate alla pregressa esperienza lavorativa dell'interessato ed ai rischi in concreto corsi durante la stessa.
In altri termini, il requisito di idoneità fisica sconta non irragionevoli né contraddittori limiti e modalità di accertamento diversi a seconda che si tratti di iscrizione nei quadri volontari o di accesso al servizio permanente nel Corpo dei Vigili del fuoco, il più alto grado di severità selettiva negli accertamenti delle commissioni mediche per l'assunzione del vigile del fuoco in servizio permanente giustificandosi anche per la valenza specifica e più impegnativa delle funzioni che quest'ultimo è chiamato ad espletare in via continuativa.
D’altra parte, concude il Collegio, con riferimento in particolare al requisiti auditivo, anche prima dell’emanazione del d.m. n. 78 del 2008, ai fini dell’ammissione ai concorsi di accesso nei profili di vigile del fuoco tale requisito era più rigoroso (“percezione della voce sussurrata a sei metri da ciascun orecchio, con esclusione di uso di protesi acustica”: art. 1, co. 1, lett. f, del d.m. 3 maggio 1993 n. 228) rispetto all’analogo requisito richiesto per l'accesso nei quadri del personale volontario del Corpo (“percezione della voce di conversazione a sei metri da ciascun orecchio, con esclusione di uso di protesi acustica”: art. 1, co. 1, lett. g, tabella I, allegata al d.P.R. 6 febbraio 2004 n. 76).
La Direzione
(26 aprile 2015)
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