sicurezza sul lavoro
Lavoro sicuro per i "lavori in quota"
Emanata la circolare interministeriale per fare chiarezza sui dispositivi di ancoraggio e protezione in uso.
Con la Circolare n. 3/2015, firmata congiuntamente dai Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali, dello Sviluppo Economico, dei Trasporti, assentita dall'INAIL, sono stati resi chiarimenti circa la obbligatorietà della Marcatura CE, limitatamente ai "dispositivi di ancoraggio mobili" - DPI, escludendo quindi quelli cosiddetti "permanenti".
E' stato ritenuto, quindi, necessario fare luce circa l'essenziale strumento di sicurezza sul lavoro rappresentato, appunto, dagli strumenti di ancoraggio, vale a dire quei dispositivi sui quali sono collegati i sottosistemi di protezione e tutela, per evitare le cadute dall'alto, dei lavoratori, durante l'effettuazione di attività lavorative esercitate e definite tecnicamente, "in quota".
Detta Circolare n.3 fornisce fondamentali chiarimenti circa l'esistenza e la relativa distinzione di due tipologie ben distinte di dispositivi:
1) dispositivi che "seguono il lavoratore" in quanto non installati permanentemente nelle opere in costruzione e pertanto soggetti alla amovibilità e trasportabilità.
2) dispositivi "installati", in maniera permanente, nell'opera medesima, con la caratteristica di essere, quindi, fissi e non trasportabili. Trattasi, pertanto, dei dispositivi o sistemi che non seguono il lavoratore al termine della sua attività, e che di contro restano fissati alla struttura anche nel caso che vi siano alcune componenti, di questi dispositivi o sistemi, che possono essere, in via teorica, rimossi in quanto ad esempio avvitati/agganciati ad un supporto fisso.
Nella prima tipologia, menzionata al punto 1, rientrano i cosiddetti DPI-dispositivi di protezione individuale, i quali vengono portati in loco dal lavoratore e messi in opera, quindi, tolti al termine del lavoro, dai soggetti stessi.
Essendo i dispositivi di ancoraggio di natura permanente, installati nelle opere in costruzione e/o manutenzione e quindi fissi e non trasportabili, non rientrano nell'ambito di applicazione del d.lgs. n.475/1992 e non devono riportare, pertanto, la marcatura CE, prevista invece per i citati DPI, come individuati nel d.lgs. n.81/2008 e s.m.i. segnatamente all'art.76.
Di contro i dispositivi cosiddetti permanenti devono considerarsi prodotti da costruzione e, per tale natura, rientranti nel campo di appliccazione del Regolamento UE n.305/2011, il quale ha fissato le condizioni armonizzate, a livello comunitario, per la loro vendita.
Stefano Olivieri Pennesi
(20 febbraio 2015)
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