Giustizia amministrativa
Ordini degli Avvocati contro Cantone: no del TAR a sospensione degli obblighi anticorruzione
Nessuna situazione di estrema urgenza. Rigettata dal TAR Lazio con decreto del 2 gennaio 2015 la richiesta di misure presidenziali provvisorie contro la delibera n. 145/14. Sulla domanda cautelare fissata udienza al 28 gennaio 2015.
Con delibera n. 145 del 21.10.2014 l'A.N.AC. aveva fissato alla data del 20 novembre 2014 l'inizio dell'attività di vigilanza dell'Anticorruzione sugli ordini ed i Collegi professionali per verificare l'adeguamento alle norme Anticorruzione e Trasparenza.
Due giorni prima della temuta data del controllo, l'Autorità aveva disposto la modifica della delibera n. 145/2014 stabilendo che il termine per l’inizio dell’attività di controllo è il 1° gennaio 2015. (per approfondire)
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Locri, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa, Ordine degli Avvocati di Biella, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Distrettuale di Catanzaro, Ordine degli Avvocati di Cosenza hanno presentato ricorso al TAR Lazio contro la suddetta delibera dell'Anticorruzione chiedendo l’intervento presidenziale per sospendere il provvedimento.
Il TAR Lazio Sezione Terza con decreto presidenziale del 2.1.2015 ha respinto l'istanza cautelare di misure provvisorie fissando l'udienza per la decisione sulla domanda cautelare di sospensione della delibera delll'Anac alla camera di consiglio del 28 gennaio 2015.
Il TAR ha ritenuto che non sussiste una situazione di estrema gravità oltre che di urgenza, tale da non tollerare neppure il tempo per l’intervento collegiale, in relazione al danno grave in concreto lamentato ed in considerazione della data stabilita per la prossima Camera di Consiglio utile ai fini della trattazione nella ordinaria sede collegiale.
Un nulla di fatto per Ordini e Collegi, che già a far data dal 1 gennaio 2015 sono soggetti al controllo dell'ANAC che potrà verificare se hanno predisposto il Piano triennale di prevenzione della corruzione, il Piano triennale della trasparenza e il Codice di comportamento del dipendente pubblico, nominato il Responsabile della prevenzione della corruzione, adempiuto agli obblighi in materia di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 ed, infine, se hanno rispettato i divieti in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013.
Nelle more dell'udienza fissata per il 28 gennaio 2015, gli Ordini che non hanno adempiuto ai nuovi obblighi di Trasparenza ed Anticorruzione rischiano sanzioni che vanno da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 10.000 euro.
Enrico Michetti
La Direzione
(3 gennaio 2015)
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