Dipartimento delle Finanze
Regioni in disavanzo sanitario: l'addizionale Irpef è automatica
Se l'ente è sottoposto ai Piani di rientro da deficit sanitario, l'incremento si applica a tutti gli scaglioni di reddito.
Il Dipartimento delle Finanze, con la Risoluzione n. 5/DF del 15 giugno 2015, ha fornito chiarimenti in ordine all’applicazione degli automatismi fiscali di cui all’art. 6, comma 7, del D.lgs. 6 maggio 2011, n. 68.
In particolare, i quesiti riguardavano l’applicazione dell’incremento nella misura fissa di 0,30 punti percentuali dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF vigente, previsto dall’art. 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 per le Regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitari.
La norma in esame stabilisce che il mancato raggiungimento da parte della Regione degli obiettivi del piano di rientro, con conseguente determinazione di un disavanzo sanitario, comporta “l’incremento nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali dell’addizionale all’IRPEF rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le procedure previste dall’ articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311”.
Per ciò che riguarda l’addizionale regionale all’IRPEF, precisa il Dipartimento, è sorto il dubbio se l’incremento debba essere applicato necessariamente su tutti gli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti per l’IRPEF o se sono esclusi dal perimetro applicativo i redditi ricadenti nel primo scaglione, vale a dire quelli fino a 15.000 euro.
La perplessità deriva dal fatto che il comma 7 dell’art. 6, del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, stabilisce che a decorrere dal 2015 si applica il comma 3 dello stesso articolo, il quale prevede, tra l’altro, che “La maggiorazione oltre i 0,5 punti percentuali non trova applicazione sui redditi ricadenti nel primo scaglione di cui all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
In realtà - sottolinea il Dipartimento delle Finanze - occorre precisare che nella fattispecie in esame non trova applicazione il comma 3, ma il successivo comma 10 dell’art. 6, del D.Lgs. n. 68 del 2011, il quale, allo scopo di salvaguardare l’esigenza di perseguire l’equilibrio economico-finanziario dell’ente attraverso la copertura dei disavanzi di gestione nel settore sanitario, stabilisce che: “Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari”.
Conseguentemente, ogni discrezionalità della Regione viene automaticamente meno nell’ipotesi in cui la stessa presenti dei disavanzi di gestione nel settore sanitario o sia impegnata nel Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario stesso e il Tavolo per la verifica degli adempimenti ed il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza - che hanno il compito di monitorare l’attuazione dei Piani di rientri - abbiano constatato il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dal suddetto Piano, con conseguente determinazione di un disavanzo sanitario.
Ciò al fine di evitare che le Regioni aggravino il disavanzo sanitario e contravvengano all’obbligo di adottare tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi dei suddetti Piani.
Pertanto, la Regione sottoposta al Piano di rientro dal deficit sanitario, è tenuta ad applicare l’incremento nella misura fissa di 0,30 punti percentuali dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF rispetto a quelle vigenti, su tutti gli scaglioni di reddito.
Per avere maggiori informazioni: testo integrale della Risoluzione n. 5/DF
Fonte: Dipartimento delle Finanze
Moreno Morando
(16 giugno 2015)
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