Pubblica amministrazione
Fatturazione elettronica, "tutte" le Amministrazioni al banco di prova
I chiarimenti sulle regole tecniche e le date di decorrenza nella circolare n. 1 del 9 aprile 2015 del Dipartimento delle Finanze e della Funzione Pubblica.
Tabella 1: Amministrazioni destinatarie dell'obbligo di fatturazione elettronica
Soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
- tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, fino alla revisione organica della disciplina di settore, il CONI.
Soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:
- i soggetti indicati a fini statistici dall'Istituto nazionale di statistica nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro il 30 settembre di ogni anno, e le Autorità indipendenti.
Soggetti di cui all'articolo 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244:
- le amministrazioni autonome.
È appena il caso di sottolineare come questo lungo elenco di soggetti, il più delle volte rappresentativi di categorie di amministrazioni, presenti ampissime aree di sovrapposizione. Il richiamato articolo 1, comma 2, del DM 55/2013 si riferisce alla totalità dei soggetti sopra elencati col termine "amministrazioni".
Quanto poi alle date di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica, l'articolo 6 del DM 55/2013 individua, tenuto conto della data di entrata in vigore del medesimo decreto, le seguenti:
comma 1: 6 dicembre 2013, per l'avvio volontario previo accordo con i fornitori;
comma 2: 6 giugno 2014, per le fatture emesse nei confronti dei Ministeri, delle Agenzie fiscali e degli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, individuati come tali nell'elenco ISTAT (2);
comma 3: 6 giugno 2015, per tutte le altre amministrazioni, ad eccezione di quelle indicate all'articolo 1, comma 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Con riferimento al comma 3, si richiama la circostanza che le amministrazioni indicate all'articolo 1, comma 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono le amministrazioni locali. Viene dunque individuata la data del 6 giugno 2015 per le tutte le rimanenti amministrazioni soggette all'obbligo di fatturazione elettronica, tranne quelle locali, per le quali il richiamato articolo 1, comma 214, della legge 244/2007 rimandava a successivo decreto ministeriale.
Il termine di cui al comma 3 è stato successivamente anticipato al 31 marzo 2015 dall'articolo 25, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 (4), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89.
Inoltre, il citato articolo 25, comma 1, del D.L. 66/2014 ha fissato al 31 marzo 2015 anche la data di decorrenza per le amministrazioni locali, per la cui individuazione la legge 244/2007 rimandava a successivo decreto ministeriale.
Al riguardo, chiarisce la circolare che il riferimento alle amministrazioni locali dell'articolo 1, comma 214, della legge 244/2007 sia da ricondurre alle amministrazioni locali individuate come tali nel più volte citato elenco ISTAT.
Per comodità di lettura, nella circolare l'individuazione delle date di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica, nei termini appena chiariti, è riportata nella seguente Tabella 2, nella quale col termine amministrazioni si intende la totalità delle amministrazioni riportate in Tabella 1.
Tabella 2: Date di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica
Classi di amministrazioni
Tutte le amministrazioni, su base volontaria e sulla base di specifici accordi con tutti i propri fornitori - Data di decorrenza 6 dicembre 2013
Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, individuati come tali nell'elenco ISTAT - Data di decorrenza 6 giugno 2014
Tutte le rimanenti amministrazioni, incluse quelle individuate come amministrazioni locali nell'elenco ISTAT - Data di decorrenza 31 marzo 2015.
Vai alla circolare
Enrico Michetti
La Direzione
(9 aprile 2015)
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