Legge Severino
Caso De Luca: l'Anticorruzione si dichiara incompetente
Il M5S aveva eccepito l'incandidabilità del presidente della regione Campania ed il conflitto di interessi del premier, che è anche segretario del PD. Le risposte di Cantone nella delibera n. 46/2015.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione, presieduta da Raffaele Cantone, ha pubblicato la Delibera n. 46 del 17 giugno 2015, riguardante le “Modalità di applicazione del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 e della legge 6 novembre 2012, n. 190 nei confronti del candidato Presidente della Regione Campania e ipotesi di conflitto di interessi del Presidente del Consiglio dei Ministri quale organo deputato all’applicazione della medesima normativa”.
Il Consiglio dell’A.N.AC., al riguardo, ha esaminato l’istanza dei parlamentari del Movimento Cinque Stelle, che avevano rappresentato all’Autorità «l’esigenza di una ricognizione speculare della problematica amministrativa e politica inerente al percorso elettorale del dott. Vincenzo De Luca candidato eletto, non ancora proclamato (n.d.r.: nel frattempo è stato proclamato), alla carica di presidente della Regione Campania alle ultime elezioni 31 maggio 2015».
In particolare, l’istanza era rivolta ad ottenere un parere in merito:
- alla permanenza degli effetti della sospensione disposta dal Prefetto di Salerno con decreto n. 6940, del 23 gennaio 2015, nei confronti dell’allora Sindaco dott. Vincenzo De Luca;
- al possibile conflitto di interessi nel quale si troverebbe il Presidente del Consiglio dei Ministri, in qualità di Segretario nazionale del partito democratico, quale organo competente ad adottare il provvedimento che accerta la sospensione dall’incarico, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.
A) Sussistenza di una perdurante operatività del provvedimento di sospensione dalla carica di Sindaco di Salerno adottato del Prefetto di Salerno in data 23 gennaio 2015.
Il Movimento 5 Stelle, sul punto, aveva evidenziato la carenza dei “requisiti soggettivi e politici“ del dott. De Luca, in quanto già destinatario di provvedimento di sospensione ex art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. 235/2012 ("legge Severino"), emesso dal Prefetto di Salerno in conseguenza dell’intervenuta sentenza di condanna, emessa dal Tribunale penale di Salerno, per il reato di cui agli artt. 110 e 323 c.p.
Il provvedimento di sospensione, in quanto ancora in vigore, precluderebbe al medesimo, a parere dei segnalanti, anche lo svolgimento delle funzioni di Presidente della Regione, determinando l’impossibilità di costituire il plenum del Consiglio regionale. Alla luce di tali considerazioni, la disposta sospensione, secondo i parlamentari pentastellati, si configurerebbe anche quale mancanza del requisito di candidabilità.
Sulla questione - rileva l’Autorità Anticorruzione nella Delibera in esame - si è già espresso il TAR Campania con la sentenza n. 2590/2015, che ha analizzato tutti i profili attinenti la sussistenza dei requisiti di eleggibilità e di candidabilità in capo al dott. De Luca. In presenza di una decisione del giudice amministrativo, non spetta all’Anac esprimere alcuna valutazione di merito.
B) Sussistenza di un conflitto di interessi del Presidente del Consiglio dei Ministri
In ordine alle problematiche sollevate dagli esponenti, relativamente alle presunte ipotesi di conflitto di interesse, l’A.N.AC. evidenzia che la disciplina dei conflitti di interesse dei titolari di cariche di governo è contenuta nella l. 215/2004 che individua, all’art. 2, comma 1, gli specifici casi di incompatibilità.
Ai sensi dell’art. 6 della stessa legge - secondo l'A.N.AC. - spetta all’Autorità garante della concorrenza e del mercato accertare la sussistenza delle situazioni di conflitti di interessi ivi individuate.
Alla luce delle suesposte considerazioni, l’Autorità Anticorruzione ritiene che l’espressione di un proprio giudizio nel merito delle questioni sollevate costituirebbe un’indebita invasione delle competenze dell’AGCM (Antitrust).
C) Modalità di applicazione della legge c.d. Severino
I parlamentari del M5S hanno poi richiesto all’Autorità di esprimere proprie valutazioni circa la procedura da applicarsi ai fini dell’accertamento della esistenza di una causa di sospensione ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d.lgs. 235/2012. La richiesta viene motivata anche sulla base dall’avvenuta emanazione, da parte dell’Autorità, del richiamato parere del 2 dicembre del 2014 sul c.d. “caso De Magistris”.
Anche in questo caso, l’Autorità deve segnalare la propria incompetenza in materia di applicazione delle misure di sospensione previste dal d.lgs. n. 235/2012. L’adozione di tali misure è, infatti, di competenza del Prefetto per gli amministratori locali e del Governo per le cariche regionali.
L’Antitrust ricorda che anche di recente, con la segnalazione al Parlamento e al Governo n. 4 del 10 giugno 2015, ha rappresentato al legislatore i profili di criticità dei decreti attuativi delle deleghe contenute nella l. 190/2012 in tema di anticorruzione, proponendo modifiche, correzioni ed integrazioni, al fine di coordinare la disciplina dell’incandidabilità e quella dell’inconferibilità degli incarichi.
Si è anche segnalato il diverso regime sanzionatorio vigente per i parlamentari nazionali e gli amministratori regionali e locali. Le proposte di recente avanzate, perseguendo la finalità di armonizzare la disciplina applicabile ai due istituti - a parere dell’A.N.AC. - vanno nella direzione di renderne più efficace l’applicazione, rafforzando i presidi di legalità all’interno delle amministrazioni.
Per avere maggiori informazioni: Delibera n. 46/2015
Fonte: A.N.AC.
Moreno Morando
(19 giugno 2015)
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