Enti locali territoriali
In Gazzetta Ufficiale le condizioni massime applicabili ai mutui
L'adempimento è contenuto nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 16 giugno 2015, pubblicato nella G.U. n. 142/2015.
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze - con proprio decreto del 16 giugno 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno - ha determinato le condizioni e le altre modalità applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali.
L'adempimento periodico, per garantire uniformità di trattamento, è previsto dall'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, che contiene disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.
Nelle premesse del provvedimento in esame si richiama il decreto del 3 aprile 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, con cui sono state fissate le condizioni massime applicabili ai mutui suindicati, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.
A questo proposito, nel decreto 16.6.2015 si evidenzia l'opportunita' di modificare le condizioni di cui al predetto D.M. del 3 aprile 2015, fissando nuovi livelli massimi piu' rappresentativi dei livelli di mercato.
Allo scopo, l'art. 2 del D.M. 16 giugno 2015 prevede che:
1. Il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni, di cui all'art. 1, regolate a tasso fisso, e' determinato nelle seguenti misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime:
a) Fino a 10 anni: Interest Rate Swap 7Y + 0,90%;
b) Fino a 15 anni: Interest Rate Swap 10Y + 1,50%;
c) Fino a 20 anni: Interest Rate Swap 12Y + 1,70%;
d) Fino a 25 anni: Interest Rate Swap 15Y + 1,80%;
e) Oltre 25 anni: Interest Rate Swap 20Y + 2,30%.
2. Per Interest Rate Swap si intende il tasso lettera verso EURIBOR a 6 mesi fissato a Francoforte alle ore 11,00 del giorno precedente la stipula del contratto. I tassi Swap sono riportati alla pagina ISDAFIX2 del circuito Reuters, colonna EURIBOR BASIS - EUR.
Il successivo art. 3 prevede,altresì, che:
1. Il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni, di cui all'art. 1, regolate a tasso variabile, e' fissato nelle seguenti misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime:
a) fino a 10 anni: EURIBOR a 6 mesi + 0,90%;
b) fino a 15 anni: EURIBOR a 6 mesi + 1,50%;
c) fino a 20 anni: EURIBOR a 6 mesi + 1,65%;
d) fino a 25 anni: EURIBOR a 6 mesi + 1,80%;
e) oltre 25 anni: EURIBOR a 6 mesi + 2,35%;
2. Il tasso EURIBOR a 6 mesi e' rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi alla pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters.
L'articolo 4 del D.M. in esame precisa, infine, che queste disposizioni si applicano ai contratti di mutuo stipulati successivamente alla data della sua entrata in vigore.
Per avere maggiori informazioni: D.M. 16 giugno 2015
Moreno Morando
(23 giugno 2015)
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