Economia
Mutui prima casa: oltre 37.000 famiglie in difficoltà hanno sospeso il pagamento delle rate
Il comunicato del MEF sul fondo di solidarietà. Le informazioni per accedere al Fondo.
Tra novembre 2010 e dicembre 2016, il “Fondo di solidarietà per l’acquisto della prima casa” del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha consentito a 37.312 famiglie in difficoltà economiche di sospendere per 18 mesi il pagamento delle rate del proprio mutuo, per un controvalore di oltre 3,5 miliardi di euro di debito residuo, che ha comportato ad oggi un impegno per lo Stato di oltre 50 milioni di euro.
Sulla base dei dati del più recente monitoraggio, l’Abi e il Mef fanno il punto sui sei anni di operatività del Fondo. Si conferma l’efficacia dello strumento che vede le istituzioni pubbliche e le banche italiane collaborare su misure straordinarie che vengono incontro alle esigenze delle fasce deboli della popolazione. Possono accedere al Fondo di solidarietà i cittadini che hanno perso il lavoro o coloro ai quali è stato riconosciuto un grave handicap o in caso di morte di uno dei mutuatari. Accanto a ciò, nel quadro generale delle priorità per la crescita rientra la capacità delle banche di accompagnare la fase di rilancio del mercato immobiliare, con il risultato di un aumento dell’1,7%, a novembre 2016, dell’ammontare totale dei mutui in essere delle famiglie rispetto a novembre 2015.
Per quanto attiene al funzionamento, sul sito dell'ABI si precisa che dal 27 aprile 2013 è stata avviata l'operatività del Fondo di solidarietà dei mutui per l'acquisto della prima casa (di cui all'art. 2 comma 475 e successivi della legge n. 244 del 2007).
I principali requisiti per l’accesso sono, tra gli altri, un reddito Isee non superiore a 30.000 euro e l’importo di mutuo non superiore a 250.000 euro per l’acquisto di un’immobile non di lusso adibito ad abitazione principale. il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa è stato istituito, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la Legge n. 244 del 24/12/2007 che prevede la possibilità per i titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare.
Sul sito della Consap si precisa che la legge n. 92/2012 recante "disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", ha modificato la preesistente consentendo l'ammissione al beneficio nei soli casi di:
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409 n. 3 del c.p.c.);
- morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%.
Con D.M. n. 37 del 22/02/2013 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato il Regolamento recante modifiche al decreto del 21 giugno 2010 n.132.
Dal 27 aprile 2013, è possibile inoltrare a Consap, attraverso le banche, le richieste di sospensione dei mutui per l'acquisto della prima casa.
Dal giorno della comunicazione al cliente dell’esito positivo dell’istruttoria da parte di Consap, la banca attiva la sospensione dell’ammortamento del mutuo entro 30 giorni lavorativi oppure, nel caso di mutui cartolarizzati o oggetto di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge 130/1999, entro il 45° giorno lavorativo.
Per ottenere rapidamente la sospensione del mutuo è INDISPENSABILE che il cittadino, in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo e che si trovi nelle situazioni in cui è previsto l’intervento del Fondo, collabori attivamente nella fase di presentazione della domanda di sospensione, fornendo subito alla banca che ha concesso il mutuo tutti i documenti necessari.
Dal giorno della presentazione della domanda completa di tutti i documenti, la banca interrompe il conteggio dell’eventuale ritardo di pagamento delle rate che, ai sensi della legge, non può essere comunque superiore ai novanta giorni consecutivi, pena l’inammissibilità della richiesta.
È inoltre FONDAMENTALE ricordare che:
- la banca trasmette a Consap la domanda di sospensione, solo se questa è completa di tutti i documenti previsti entro 10 giorni lavorativi (escludendo quindi il sabato e la domenica e gli eventuali giorni festivi infrasettimanali);
- Consap, successivamente, ha 15 giorni lavorativi per concedere l’autorizzazione alla sospensione;
- la banca, successivamente, ha 5 giorni lavorativi per informare il mutuatario dell’esito dell’istruttoria.
Dal giorno della comunicazione al cliente dell’esito positivo dell’istruttoria da parte di Consap, la banca attiva la sospensione dell’ammortamento del mutuo entro 30 giorni lavorativi oppure, nel caso di mutui cartolarizzati o oggetto di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge 130/1999, entro il 45° giorno lavorativo.
A. PRESUPPOSTI DI ACCESSO AL FONDO
- Può presentare domanda il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l'acquisto dello stesso immobile non superiore a 250.000 euro e in possesso di indicatore ISEE non superiore a 30.000 euro.
- Il mutuo deve inoltre essere in ammortamento da almeno 1 anno al momento della presentazione della domanda;
nel caso che, al momento della presentazione della domanda, il titolare del contratto di mutuo si trovi in ritardo nel pagamento delle relative rate, il ritardo non deve essere superiore a 90 giorni consecutivi.
- In caso di mutuo cointestato a due o più persone, è sufficiente che le condizioni di cui sopra (proprietà dell'immobile, titolarità del mutuo e ISEE non superiore a 30.000 euro), sussistano nei confronti anche di uno soltanto dei mutuatari.
- In caso di morte del mutuatario, la domanda può essere presentata dal cointestatario del mutuo o dall'erede subentrato nell'intestazione del mutuo che risulti in possesso di tutti i 3 requisiti di cui al punto A del modulo di domanda. (L'erede che presenti la domanda dovrà avere accettato l'eredità e trasferito nell'immobile oggetto del mutuo la sua residenza e dovrà presentare la dichiarazione ISEE relativa alla propria situazione economica).
B. PER POTER ACCEDERE AI BENEFICI DEL FONDO, È INDISPENSABILE TROVARSI IN UNA DELLE SEGUENTI SITUAZIONI:
- Nei casi di perdita del rapporto di lavoro subordinato - sia a tempo determinato che a tempo indeterminato - (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa), con permanenza dello stato di disoccupazione al momento di presentazione della domanda.
- Nei casi di perdita dei rapporti di lavoro parasubordinato (di cui all'articolo 409, numero 3 del codice di procedura civile), da parte dell'intestatario o di uno dei cointestatari del contratto di mutuo, con permanenza dello stato di disoccupazione al momento di presentazione della domanda.
- In caso di insorgenza di condizioni di non autosufficienza ovvero handicap grave dell'intestatario o di uno dei cointestatari del contratto di mutuo.
Nb: le situazioni di cui sopra devono essersi verificate successivamente alla stipula del contratto di mutuo e nei tre anni antecedenti la richiesta di accesso al beneficio.
C. PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI SOSPENSIONE
La domanda deve essere presentata alla banca presso la quale è in corso il pagamento delle rate del mutuo, completa di tutta la seguente documentazione:
- Documento di Identità (la carta d’identità o il passaporto del richiedente)
- Attestazione di Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) rilasciata da un soggetto abilitato.
Inoltre il richiedente dovrà presentare la seguente documentazione:
1. In caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, con attualità dello stato di disoccupazione
A) In caso di contratto di lavoro (rapporto) a tempo indeterminato, lettera di licenziamento ovvero documentazione attestante le dimissioni da lavoro per giusta causa
B) In caso di contratto di lavoro (rapporto) a tempo determinato, copia dello stesso contratto nonché delle eventuali comunicazioni con le quali s’interrompe il rapporto
2. In caso di cessazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 409 numero 3 del c.p.c., con attualità dello stato di disoccupazione:
A) copia del contratto nonché delle eventuali comunicazioni con le quali s’interrompe il rapporto
3. In tutti i casi di dimissioni per giusta causa:
A) la copia della sentenza giudiziale o dell’atto transattivo bilaterale, da cui si evinca l'accertamento della sussistenza della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore;
B) la copia della lettera di dimissioni per giusta causa con il riconoscimento espresso da parte del datore di lavoro della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore ovvero della lettera di dimissioni unitamente all'atto introduttivo del giudizio per il riconoscimento della giusta causa.
4. In caso di insorgenza di condizioni di non autosufficienza o handicap grave dell'intestatario o di uno dei cointestatari del contratto dei mutuo:
A) Il certificato rilasciato dall'apposita commissione istituita presso l'ASL competente per il territorio di residenza del richiedente che qualifichi il mutuatario quale portatore di handicap grave (art. 3, comma 3, legge 104/1992) ovvero invalido civile (da 80% a 100%)
A cura della Banca:
La banca, dopo avere acquisita la documentazione prevista e averne verificata la completezza e la regolarità formale, in via telematicamente la domanda a Consap;
Una volta effettuata la registrazione della domanda e acquisito il numero identificativo della nuova pratica, la banca dovrà inviare alla stessa Consap- entro i successivi 10 giorni lavorativi - tutta la documentazione obbligatoria in funzione dell'evento causa per il quale si richiede la sospensione;
A cura di Consap:
Acquisita la documentazione Consap, quale gestore del Fondo, s'impegna entro 15 giorni lavorativi a far conoscere la propria decisione rispetto alla domanda pervenuta: tale decisione viene comunicata alla Banca e l'eventuale decisione di non ammissione della domanda viene specificamente motivata. La banca è tenuta a comunicare testualmente al mutuatario la motivazione della mancata accettazione della sua domanda.
per maggiori informazioni:
La Direzione
(12 febbraio 2017)
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